Carenza di interesse e improcedibilità senza attestazione regionale del versamento (TAR Lazio n. 10108 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La fattispecie legale di cessazione della materia del contendere disciplinata dall’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2023, ha natura di fattispecie complessa, il cui perfezionamento richiede, oltre al tempestivo versamento della quota ridotta del 48% da parte dell’azienda fornitrice, anche l’atto di accertamento della regione o provincia autonoma circa l’avvenuto pagamento, comunicato alla segreteria del TAR Lazio. In assenza di tale attestazione, la domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere non può essere accolta. Tuttavia, la richiesta di estinzione del giudizio, unitamente alla dichiarata adesione alla procedura di decurtazione, può costituire argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., tale da determinare una pronuncia di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con i quali la Regione Friuli-Venezia Giulia aveva dato attuazione al sistema di ripiano del superamento dei tetti regionali di spesa per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, contestando altresì il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 e le relative linee guida. Nel corso del giudizio, la società aveva rappresentato di aver aderito alla procedura prevista dall’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, versando la quota del 48% dell’importo originariamente addebitato, e aveva chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la norma invocata dalla ricorrente subordina l’effetto estintivo dell’obbligazione all’integrale e tempestivo versamento della quota ridotta, ma configura un meccanismo procedimentale che richiede anche l’intervento della regione o provincia autonoma. Quest’ultima deve accertare l’avvenuto pagamento con un provvedimento pubblicato nei propri bollettini e siti istituzionali, da comunicare senza indugio alla segreteria del TAR Lazio. La lettura della norma evidenzia che la cessazione della materia del contendere si perfeziona solo con il concorso di entrambi gli adempimenti, gravanti su soggetti diversi.

Nel caso di specie, pur avendo la ricorrente dichiarato di aver effettuato il versamento, non risultava depositato agli atti di causa alcun provvedimento di accertamento regionale, né era pervenuta la comunicazione al Tribunale. Il Collegio ha pertanto escluso che potesse essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, trattandosi di un esito giudiziale di natura sostanziale che presuppone l’integrazione di tutti gli elementi della fattispecie legale.

Tuttavia, il giudice ha ritenuto di poter desumere dalla richiesta di declaratoria di estinzione avanzata dalla stessa parte ricorrente la prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. L’adesione alla procedura di decurtazione e l’affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie, infatti, rendevano evidente che nessuna residua utilità la società avrebbe potuto trarre dalla definizione del merito del ricorso.

Su tali basi, in applicazione dell’art. 84, comma 4, c.p.a., il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., disponendo la compensazione integrale delle spese di lite in ragione della peculiarità della controversia, delle sopravvenienze normative e della natura processuale dell’esito del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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