Atto sottoscritto da praticante senza iscrizione all’albo è nullità assoluta insanabile (Cass. civ. Sez. III n. 9074 del 06.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella vigenza del testo dell’art. 182, comma 2, cod. proc. civ. anteriore alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, l’atto processuale sottoscritto da un praticante abilitato non ancora iscritto all’albo professionale è affetto da nullità assoluta e insanabile. La nullità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, perché attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale e alla violazione di norme di ordine pubblico. Ne consegue che non può trovare applicazione la disciplina di sanatoria con assegnazione di un termine, né il giudice può promuovere la regolarizzazione della procura inesistente. L’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., nel testo novellato, estende la sanatoria anche all’inesistenza della procura, ma opera solo per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla domanda con cui una cliente ha convenuto in giudizio l’atelier presso cui aveva acquistato l’abito da matrimonio, chiedendone la condanna alla riduzione e restituzione del prezzo e al risarcimento dei danni. L’atto introduttivo risultava sottoscritto da un praticante avvocato, cui era stata conferita procura, ma non ancora iscritto all’albo professionale.

Il Giudice di pace ha accolto parzialmente la domanda e il Tribunale, in appello, ha respinto l’impugnazione dell’atelier. La questione approda in Cassazione con l’unico motivo con cui la ricorrente censura la mancata declaratoria di nullità del procedimento per inesistenza dell’atto introduttivo, eccezione già proposta con le memorie conclusionali del giudizio di appello.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa di diritto intertemporale: alla fattispecie non si applica la vigente formulazione dell’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, che ai sensi dell’art. 35 dello stesso decreto disciplina i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023. Trova invece applicazione, ratione temporis, la disciplina previgente.

Il collegio richiama la distinzione tra la nuova e la vecchia formulazione. Il testo novellato consente oggi di sanare anche l’inesistenza o la mancanza in atti della procura, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 37434 del 2022 e da Cass. n. 28251 del 2023. Il testo anteriore, invece, si riferiva soltanto a “un vizio che determina la nullità della procura”.

Su questa base la Corte ribadisce che l’atto sottoscritto da un praticante non ancora iscritto all’albo è affetto da nullità assoluta e insanabile. L’iscrizione all’albo ha natura costitutiva ai fini dell’esercizio della libera professione forense, secondo l’insegnamento di Cass. n. 18047 del 2019, e la violazione attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale. Difettano pertanto i presupposti per applicare il principio di promozione della sanatoria affermato da Cass. n. 15156 del 2017 e Cass. n. 26948 del 2017, perché la sanatoria non opera rispetto alle ipotesi di nullità assoluta e insanabile.

Il ricorso è quindi accolto. Le sentenze di primo grado e di appello sono cassate senza rinvio ai sensi dell’art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ., perché la causa non poteva essere proposta, con condanna della controricorrente alle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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