Atto di recupero del credito d’imposta senza previa revoca e termine dilatorio (Cass. civ. Sez. V n. 34135 del 26.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite del Mezzogiorno, di cui all’art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015, nei confronti del contribuente, pur autorizzato a fruire del credito dal designato Centro Operativo di Cagliari dell’Agenzia delle entrate, può essere emesso l’atto di recupero del credito d’imposta, se non riconoscibile, dall’articolazione dell’Agenzia delle entrate competente per territorio, pur in assenza di un provvedimento di revoca dell’autorizzazione adottato dal Centro Operativo, non essendovi alcuna disposizione generale dell’ordinamento che preveda la necessità della previa revoca dell’autorizzazione alla fruizione dell’agevolazione tributaria. All’atto di recupero di credito d’imposta è applicabile il termine dilatorio di sessanta giorni dalla conclusione della verifica fiscale previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, in ragione della sostanziale equiparazione tra tale atto, con natura impositiva, e l’avviso di accertamento; ne consegue l’illegittimità dell’atto emesso ante tempus, poiché il termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale.

Il Fatto

La società ricorrente indicava nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2017 un credito d’imposta, portato in compensazione, invocando i benefici della legge di stabilità per il 2016 in conseguenza di un investimento in beni nuovi strumentali destinati a strutture produttive ubicate in Sicilia. L’Agenzia delle entrate acquisiva documentazione in più riprese e svolgeva un accesso presso la sede della società il 5.6.2019.

Ritenendo non sussistenti i presupposti di legge, l’Ente impositore notificava il 22.7.2019 l’atto di recupero del credito d’imposta. La società impugnava l’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, che rigettava il ricorso. L’appello era respinto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi, resistito dall’Agenzia mediante controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda relativa all’invalidità dell’atto di recupero in assenza di revoca del provvedimento di ammissione all’agevolazione. La Corte, richiamando il principio di economia processuale e la ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 cod. proc. civ., ha ritenuto di poter decidere nel merito la questione, trattandosi di questione di puro diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

Nel merito, la Corte esclude che la normativa invocata preveda la necessità della previa revoca dell’autorizzazione alla fruizione del contributo da parte del Centro Operativo. Un simile principio generale non è presente nel vigente ordinamento tributario e la contribuente non ha illustrato da quale fonte dovrebbe dedursi. L’Amministrazione finanziaria competente si è quindi limitata a emettere l’atto di recupero, come era in sua legittima facoltà. Il primo motivo è stato pertanto rigettato.

Con il secondo motivo la ricorrente censurava la violazione dell’art. 4 octies del D.L. n. 34 del 2019 e dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, per l’omessa instaurazione del contraddittorio preventivo e il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni. La Corte ha preliminarmente rilevato l’inapplicabilità della norma del 2019, entrata in vigore il 1°.7.2020, a un atto notificato il 22.7.2019, non illustrando la contribuente le ragioni della pretesa retroattività.

La Corte ha poi ritenuto assorbente la questione del termine dilatorio. Ha richiamato il principio secondo cui all’avviso di recupero di credito d’imposta è applicabile il termine di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, in ragione della sostanziale equiparazione tra tale atto, con natura impositiva, e l’avviso di accertamento. Il termine decorre da tutte le possibili tipologie di verbali di accesso, purché le operazioni concluse costituiscano esercizio di attività ispettiva.

Nel caso di specie, l’accesso dei verificatori presso la sede della società è avvenuto il 5.6.2019 e l’atto di recupero è stato notificato il 22.7.2019, prima del decorso di sessanta giorni. La Corte ha quindi accolto il secondo motivo, cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., ha annullato l’atto di recupero contestato, con assorbimento del terzo motivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *