Aumenti figurativi Aeronautica non spettano a chi transita all Enav (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16020 del 15.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Al dipendente dell’Aeronautica Militare che sia transitato all’Enav prima della maturazione del diritto alla pensione non spetta, ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps, l’aumento figurativo della contribuzione stabilito dall’art. 19 del d.P.R. n. 1092/1973, ratione temporis applicabile per il tramite dell’art. 124 del medesimo d.P.R. La locuzione “servizio prestato” va intesa come servizio effettivo e non come servizio utile, con la conseguenza che le maggiorazioni figurativa non possono essere computate per il raggiungimento del diritto a pensione. Non sussiste violazione dell’art. 3 Cost., per l’eterogeneità delle situazioni poste a confronto, poiché gli aumenti figurativi sono valutati solo dopo il conseguimento dei requisiti pensionistici, in una prospettiva onnicomprensiva dell’intero percorso lavorativo. I periodi di contribuzione figurativa maturati nell’Aeronautica restano comunque utili ai fini della liquidazione dell’indennità una tantum.

Il Fatto

Il lavoratore, controllore di volo, aveva prestato servizio presso l’Aeronautica Militare fino al 1997 e, successivamente, alle dipendenze dell’Enav. Egli aveva chiesto il riconoscimento dei contributi figurativi maturati nel periodo militare, ai fini pensionistici, deducendo di aver ottenuto dal Ministero della Difesa, con decreto, la costituzione della posizione assicurativa comprensiva degli aumenti figurativi.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo che il “servizio prestato” coincidesse con quello effettivo. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3373/2021, aveva accolto parzialmente il gravame, applicando l’art. 8 della legge n. 665/1996 e riconoscendo la maggiorazione di un terzo del servizio, avendo il lavoratore maturato un’anzianità contributiva superiore a 18 anni al 31.12.1995. L’Inps ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso dell’Inps è incentrato sulla violazione di legge: l’istituto censura l’interpretazione accolta dal giudice di merito, secondo cui la maggiorazione di un terzo spetterebbe anche a chi, pur non avendo maturato il diritto a pensione, abbia ottenuto dal Ministero della Difesa la costituzione della posizione assicurativa con gli aumenti figurativi. Per il ricorrente la locuzione “servizio prestato” va letta come servizio effettivo.

La Corte muove da un orientamento già consolidato, richiamando Cass. nn. 31599 del 2024 e 6343 del 2023, secondo cui al dipendente dell’Aeronautica transitato all’Enav prima della maturazione del diritto a pensione non spetta l’aumento figurativo della contribuzione, né tale esclusione integra violazione del principio di parità di trattamento, attesa l’eterogeneità delle situazioni poste a confronto.

Il Collegio precisa che gli aumenti figurativi riconosciuti con decreto ministeriale non sono infruttuosi: rilevano ai fini della liquidazione dell’indennità una tantum prevista dallo stesso art. 124 del d.P.R. n. 1092/1973. Su questo punto la Corte richiama la giurisprudenza contabile (Corte dei conti, sezioni riunite, n. 11 del 2011 e n. 8 del 2011), escludendo l’irragionevolezza del bilanciamento legislativo.

L’interpretazione è stata sottoposta allo scrutinio di costituzionalità: la Corte cost. n. 39 del 2018 ha dichiarato non fondate le questioni prospettate in riferimento all’art. 3 Cost., osservando che i servizi speciali, che determinano l’aumento figurativo dell’anzianità, si valutano solo dopo il raggiungimento dei requisiti pensionistici, in una prospettiva che abbraccia l’intero percorso lavorativo. Il conseguimento del diritto a pensione non è quindi un dato accidentale, ma il tratto distintivo che giustifica il trattamento differenziato.

Il ricorso è pertanto fondato. La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda del lavoratore. Il consolidarsi dell’orientamento successivo al deposito del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

Nota della Redazione

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