Inammissibilità del ricorso per motivi aspecifici e questioni inedite in Cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 19732 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che risultino intrinsecamente indeterminati o che difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. È altresì inammissibile, per difetto di specificità, il motivo che si risolva nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito. Le questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione non possono essere dedotte per la prima volta con il ricorso per cassazione, tranne che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva rideterminato la pena e confermato per il resto la condanna per il reato di cui all’art. 497-bis, commi 1 e 2, cod. pen.. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità; con il secondo motivo lamentava il mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il primo motivo di ricorso inammissibile, richiamando il principio per cui vanno dichiarati inammissibili i motivi non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni della decisione impugnata, come ribadito dalle Sezioni Unite n. 8825 del 2017. Il motivo è stato altresì considerato manifestamente infondato, in quanto basato sulla mera ripetizione delle doglianze già presentate in appello e già puntualmente disattese, senza assolvere alla funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
Con riguardo al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la questione relativa alla particolare tenuità del fatto era inedita, non essendo mai stata devoluta al giudice di appello. Ne ha quindi dedotto l’inammissibilità, ricordando che non possono essere dedotte per la prima volta in sede di legittimità questioni sulle quali il giudice di merito abbia correttamente omesso di pronunciare perché non specificamente proposte, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio o di questioni la cui deduzione non sarebbe stata possibile in precedenza.
La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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