Aumento di capitale in società già partecipata escluso dall’esame della Corte dei (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 1 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione di un aumento di capitale deliberato da una società già partecipata non integra l’acquisto di una partecipazione e resta estranea all’esame preliminare della Corte dei conti prescritto dai commi 3 e 4 dell’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016. La linea di confine è segnata dall’assunzione ex novo della qualità di socio: solo la costituzione di una società o l’acquisizione di una partecipazione in società già esistente attivano il potere di esame, mentre l’incremento di una quota già posseduta non lo attiva. L’interpretazione letterale e sistematica della disciplina impedisce di estendere il controllo alle operazioni societarie sulle quali l’ente delibera nella veste di socio, salvi i diversi poteri di scrutinio esercitabili in sede di revisione periodica.

Il Fatto

Un Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione con cui il Consiglio comunale ha autorizzato l’acquisto di nuove quote di una società in house operante nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti, già partecipata dall’ente e ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale. L’operazione si inserisce in un aumento di capitale deliberato in più tranche e già parte integrante del piano concordatario omologato.

L’ente ha precisato di non ritenere la delibera soggetta al parere della Corte dei conti, in ragione della giurisprudenza contabile che esclude dall’art. 5, comma 3, TUSP l’aumento di capitale non accompagnato dal conseguimento ex novo della qualità di socio. Ciò nonostante ha trasmesso l’atto, richiamando ugualmente la norma. Il dubbio interpretativo investe l’ambito oggettivo del controllo preventivo.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla constatazione che la vicenda riguarda un’ipotesi di sottoscrizione di quote in seguito ad aumento di capitale deliberato da una società già partecipata, operazione che non comporta l’acquisto ex nunc della qualifica di socio. Osserva di aver già pronunciato, in occasione della prima tranche della medesima operazione, un giudizio di non luogo a deliberare, dal quale non ravvisa ora motivo di discostarsi.

Il percorso argomentativo si fonda sul principio nomofilattico delle Sezioni Riunite, secondo cui l’esame degli atti di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni non riguarda le operazioni di trasformazione, fusione e sottoscrizione di aumento di capitale quando non comporti anche l’acquisto della posizione di socio. La Corte richiama la lettura letterale dell’art. 5 TUSP: l’aumento di capitale compare solo nella parte iniziale del primo comma e non è menzionato tra gli atti oggetto di trasmissione, che sono la costituzione della società e l’acquisto della partecipazione in società già esistenti.

Sul piano sistematico la Sezione rileva che neppure l’art. 4 TUSP prende in considerazione l’aumento di capitale, mentre l’art. 8 evoca espressamente la sottoscrizione di un aumento di capitale solo con riferimento all’acquisto di partecipazioni in società già costituite. Il richiamo agli artt. 7 e 8 contenuto nell’art. 5, comma 3, va quindi letto come precisazione dei parametri di verifica, non come estensione del perimetro del controllo. La linea di confine resta segnata dall’assunzione della qualità di socio.

La Corte sottolinea inoltre che la valutazione di attinenza della società ai fini istituzionali dell’ente si colloca necessariamente al momento dell’acquisizione della posizione di socio. Nell’ipotesi di adesione all’aumento di capitale da parte dell’ente già socio non si assiste all’acquisto di una partecipazione, ma all’incremento di quella posseduta, con il rischio di sostanziali attualizzazioni di motivazioni già espresse. Restano salvi i poteri di scrutinio esercitabili in sede di controllo sui piani di revisione periodica, alla luce dei parametri dell’art. 20, comma 2, TUSP. La Sezione rileva infine che, trattandosi di società in house ammessa a concordato con continuità aziendale, potrebbe trovare applicazione l’art. 14 TUSP in tema di crisi d’impresa e divieto di soccorso finanziario. Su queste basi dichiara il non luogo a deliberare e dispone la trasmissione della deliberazione all’ente e la sua pubblicazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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