Ricalcolo pensione mista militari: aliquota 2,44% anche sotto i 15 anni (Corte dei Conti Sez. II App. n. 304 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile ai fini previdenziali, va determinata applicando alla parte retributiva il coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno di anzianità maturato al 31 dicembre 1995. Il principio affermato dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM si applica anche ai militari che a quella data vantavano un’anzianità inferiore a quindici anni, come chiarito dalla sentenza n. 12/2021/QM. L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 non è applicabile al di fuori del proprio contesto di riferimento, dovendosi valorizzare l’effettivo numero di anni utili maturati. Il mutamento di orientamento nomofilattico intervenuto dopo la decisione di primo grado giustifica la compensazione integrale delle spese.

Il Fatto

Un ex sottufficiale della Marina Militare, in quiescenza dal 19 settembre 2019 con un’anzianità complessiva di oltre venti anni, di cui dodici anni, un mese e quattro giorni alla data del 31 dicembre 1995, aveva chiesto il ricalcolo della pensione mista con l’attribuzione alla quota retributiva dell’aliquota annua del 2,93%, ottenuta dividendo per quindici l’aliquota del 44%.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, in composizione monocratica, aveva respinto il ricorso, escludendo sia l’aliquota del 2,93%, sia quella del 2,44% fissata dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, sul presupposto che il ricorrente avesse maturato alla data del 31 dicembre 1995 un’anzianità inferiore a quindici anni, senza ravvisare sperequazione tra militari “under 15” e “over 15”. L’interessato ha proposto appello, evidenziando che nelle more era intervenuta la sentenza n. 12/2021/QM, che aveva esteso la tutela anche a chi non raggiungeva i quindici anni al 31 dicembre 1995.

La Motivazione della Corte

La Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello ha accolto il gravame, aderendo all’orientamento nomofilattico delle Sezioni riunite. Il punto di partenza è la sentenza n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021, con cui è stato affermato che la quota retributiva della pensione mista in favore del personale militare cessato con oltre venti anni di anzianità e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità compresa tra i quindici e i diciotto anni va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati, applicando il coefficiente annuo del 2,44%.

Le Sezioni riunite hanno escluso che l’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 possa operare “al di fuori del contesto di riferimento”. Un’applicazione indifferenziata della percentuale del 44% comporterebbe, secondo il collegio nomofilattico, una duplicazione della valorizzazione del periodo di servizio compreso tra l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 e il raggiungimento dei venti anni: quel periodo verrebbe valorizzato una prima volta nella quota retributiva e una seconda volta nella quota contributiva.

Il Collegio ha poi richiamato la sentenza n. 12/2021/QM del 9 settembre 2021, che ha esteso gli stessi principi ai militari collocati in quiescenza con anzianità complessiva superiore a venti anni ma inferiore a quindici alla data del 31 dicembre 1995. Proprio questa è la posizione dell’appellante, escluso dal beneficio dal giudice di primo grado.

La Sezione ha infine dato atto che l’orientamento è ormai recepito dalla granitica giurisprudenza delle Sezioni di appello, richiamando numerose pronunce di merito. Ha quindi riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione con l’applicazione del coefficiente annuo del 2,44% sulla quota retributiva maturata sino al 31 dicembre 1995, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun rateo arretrato, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c.

Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione del mutamento di giurisprudenza intervenuto dopo la pubblicazione della decisione di prime cure. Resta assorbita la domanda di condanna per responsabilità aggravata, la cui reiezione è implicita nella compensazione, secondo l’insegnamento della Corte di cassazione richiamato dal Collegio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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