Partecipazioni indirette in NewCo idrica con motivazione rafforzata ex art 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 20 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un ente locale autorizza l’acquisizione di una partecipazione indiretta in una società costituenda, rientrante nel perimetro dell’art. 5, comma 3, TUSP, è soggetto allo scrutinio della Corte dei conti in termini di controllo, con verifica della motivazione rafforzata prescritta dall’art. 5, comma 1, TUSP. La motivazione deve dare analiticamente conto della necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art. 4 TUSP, della convenienza economica e dell’analisi comparativa con la gestione diretta o altre forme di esternalizzazione, della sostenibilità finanziaria dell’operazione e della compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Ove l’ente opti per mantenere, accanto al gestore unico, un ulteriore soggetto operativo dopo la cessazione della gestione salvaguardata, la scelta incontra il limite del principio di unicità della gestione per ambito territoriale ottimale e il divieto di società doppione di cui all’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP. La motivazione è inoltre carente quando non valuta la posizione del socio minoritario multi-utility alla luce delle norme sugli aiuti di Stato.
Il Fatto
Un Comune del Pinerolese, compreso nell’ATO TO3 Torinese, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la propria deliberazione consiliare con cui ha autorizzato i rappresentanti nell’assemblea dei soci della società gestore operativo uscente a esprimere voto favorevole alla costituzione di una nuova società per azioni, partecipata al 51% dal gestore unico e al 49% dal gestore salvaguardato.
L’operazione mira a conservare, dopo la scadenza della gestione salvaguardata, un soggetto operativo nel territorio del Pinerolese, conferendogli il ramo d’azienda del servizio idrico. Il Comune istante è socio sia del gestore unico sia del gestore uscente. Insieme alla delibera dell’ente sono pervenute alla Sezione altre quarantatré deliberazioni di contenuto analogo.
La Motivazione della Corte
La Sezione qualifica la deliberazione come rientrante nell’art. 5, comma 3, TUSP, trattandosi di autorizzazione all’acquisto di una partecipazione indiretta in una nuova società destinata a svolgere le medesime attività del gestore uscente. Lo scrutinio segue i parametri indicati dalle Sezioni Riunite n. 23/2022 e n. 16/2022.
Sul piano della necessità, la Corte rileva che la costituzione della NewCo non è imposta dalla legge, ma risponde a una scelta discrezionale dei soci partecipati. Dopo la cessazione della gestione salvaguardata di ACEA, la presenza di un ulteriore soggetto operativo accanto al gestore unico non trova più copertura normativa e si pone in frizione con il principio di unicità della gestione per ambiti territoriali ottimali, richiamato dall’art. 147, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 152/2006. Il Comune è già socio del gestore unico, che già svolge le attività che sarebbero attribuite alla NewCo: si configura così il rischio di società doppione, rilevante ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP.
Quanto alla sostenibilità finanziaria, gli atti non suffragano adeguatamente l’analisi di fattibilità. Dalla perizia allegata emerge un valore del ramo d’azienda negativo, con necessità di dotazione finanziaria a carico del socio fondatore. I margini operativi prospettati risultano molto contenuti rispetto ai costi operativi previsti.
Sotto i profili della convenienza economica e della efficienza, efficacia ed economicità, la motivazione non pone a confronto la soluzione prescelta con l’alternativa dell’assunzione diretta della gestione operativa da parte del gestore unico. Le difficoltà addotte per l’assorbimento del personale non sono quantificate né riferite al riflesso sul singolo comune socio, la cui partecipazione è assolutamente minoritaria.
Infine, la Sezione ritiene non esaustiva la motivazione sulla compatibilità con il diritto dell’Unione europea. La posizione del socio minoritario multi-utility, attivo in altri settori in potenziale concorrenza, avrebbe richiesto una valutazione specifica alla luce dell’art. 107 TFUE, non potendosi escludere che i proventi della tariffa trasferiti alla NewCo integrino benefici economici qualificabili come aiuti di Stato.
La Sezione ravvisa pertanto elementi ostativi alla costituzione della società e alla conseguente acquisizione delle partecipazioni indirette da parte del Comune, disponendo la trasmissione e la pubblicazione della deliberazione.
Nota della Redazione
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