Aumento capitale società in house senza parere Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 3 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La procedura di esame preliminare degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni, prescritta dai commi 3 e 4 dell’art. 5 d.lgs. n. 175/2016, non si estende alle operazioni di mera sottoscrizione di un aumento di capitale deliberate da un ente che rivesta già la qualità di socio. La linea di confine è segnata dall’assunzione ex novo della posizione di socio: solo l’acquisto della partecipazione, e non il suo mero incremento, radica il potere di scrutinio della Corte dei conti. Restano salvi i poteri di controllo esercitabili in sede di revisione periodica, ai sensi dell’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 175/2016, nonché gli ulteriori controlli sulla gestione.

Il Fatto

Un Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la propria deliberazione consiliare con cui ha autorizzato l’acquisto di nuove quote di una società in house providing operante nella raccolta e smaltimento dei rifiuti, già partecipata dall’ente, nell’ambito di un’operazione di aumento di capitale deliberata dalla società per una tranche di euro 1.500.000,00.

La società, ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale omologato dal Tribunale, aveva offerto le azioni in opzione ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta. L’ente ha aderito, rappresentando che l’aumento non era destinato alla copertura di perdite né al pagamento di debiti pregressi, ma al rinnovo del parco mezzi. Nella stessa delibera il Comune ha affermato di non ritenere necessario il parere della Corte, richiamando la giurisprudenza contabile, pur avendo comunque trasmesso l’atto.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla pronuncia nomofilattica delle Sezioni Riunite n. 19/2022, che ha circoscritto l’ambito oggettivo dell’art. 5, comma 3, TUSP ai soli momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con la realtà societaria, assumendo la qualifica di socio. Ne resta esclusa la sottoscrizione di un aumento di capitale che non comporti l’acquisto della posizione di socio.

L’argomento letterale è decisivo. L’aumento di capitale è menzionato nel primo comma dell’art. 5 solo per escludere l’invio alla Corte nei casi di costituzione o acquisizione imposta da normativa espressa. Nei passaggi che individuano gli atti soggetti a trasmissione compaiono esclusivamente la costituzione della società e l’acquisto della partecipazione in società già esistenti, senza alcun riferimento al mero aumento in una società già partecipata. Il legislatore evoca la sottoscrizione dell’aumento di capitale solo nell’art. 8 TUSP, segno che ubi lex voluit, dixit.

Il rinvio agli artt. 7 e 8 contenuto nell’art. 5, comma 3, va letto — secondo la giurisprudenza della stessa Sezione (Sez. Piemonte nn. 165/2022 e 166/2022) — non come estensione del controllo alle operazioni straordinarie, ma come precisazione dei parametri che le verifiche devono assumere. L’assoggettamento all’esame preliminare di operazioni che comportino l’acquisto di partecipazioni in società già esistenti trova fondamento nel comma 3 solo quando integri l’acquisizione della partecipazione.

L’interpretazione sistematica e storica conferma la conclusione. Il previgente art. 3, comma 27, legge n. 244/2007 collegava la valutazione di attinenza della società ai fini istituzionali al momento dell’assunzione della qualità di socio. Il legislatore ha inteso preservare tale assetto, sottoponendo al vaglio della Corte la sola fase costitutiva della partecipazione. Nell’adesione all’aumento da parte dell’ente già socio non si assiste all’acquisto di una partecipazione, ma all’incremento di quella posseduta, con valutazioni destinate a tradursi in sostanziali attualizzazioni di motivazioni già espresse.

La Sezione segnala, infine, che la sottoscrizione avviene in favore di una società in house ammessa a concordato con continuità aziendale, con possibile applicazione dell’art. 14 TUSP in tema di crisi d’impresa e di divieto di soccorso finanziario. Restano salvi i poteri di scrutinio nell’esercizio delle ulteriori funzioni di controllo. Il non luogo a deliberare conclude il procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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