Responsabilità erariale del dirigente per colpa grave nella liquidazione del contributo (Corte dei Conti Sez. I App. n. 84 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra colpa grave la condotta del dirigente regionale che, con un verbale di rendicontazione privo di data, superi tutti i rilievi opposti dalla struttura amministrativa all’erogazione di un contributo pubblico, dichiarando superate irregolarità insuperabili e attestando circostanze prive di riscontro documentale. L’art. 21 del d.l. n. 76/2020, convertito con l. n. 120/2020, ha natura sostanziale e non retroagisce alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore, poiché incide su un elemento costitutivo dell’illecito erariale. La natura prevalentemente risarcitoria e non sanzionatoria della responsabilità contabile esclude l’estensione del principio di retroattività della lex mitior.

Il Fatto

La vicenda origina dalla liquidazione di un contributo regionale in favore di un consorzio di promozione turistica, disposta dal direttore di una struttura regionale competente in materia di promozione economica. La Procura regionale aveva contestato ai soggetti coinvolti un danno erariale derivante dall’erogazione ritenuta illegittima, in assenza della documentazione richiesta dal bando e dei requisiti di legge in capo al legale rappresentante dell’ente beneficiario.

Due convenuti avevano definito la controversia con il rito abbreviato, versando una somma pari a circa il 50% della pretesa. Il giudice di primo grado, quanto alla posizione del dirigente, aveva escluso la sussistenza del dolo e della colpa grave, rigettando la domanda. La Procura regionale e il dirigente hanno proposto appelli, principale e incidentale, avverso la sentenza n. 13/2023 della Sezione territoriale.

La Motivazione della Corte

La Corte riunisce i gravami e affronta anzitutto le questioni preliminari. Quanto alla mancata dichiarazione di estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata, il motivo è infondato: il dirigente non ha partecipato al rito abbreviato e non può giovarsi della pronuncia resa nei confronti di altri convenuti. L’entità della somma versata e la percentuale applicata sono irrilevanti.

L’eccezione di nullità della citazione per carenza del criterio di quantificazione del danno attiene invece al merito e viene esaminata nel prosieguo. Quanto alla dedotta divergenza tra invito a dedurre e citazione nella qualificazione soggettiva della condotta, la Corte osserva che si tratta delle medesime condotte, diversamente qualificate, senza alcuna compressione del diritto di difesa.

Sul motivo relativo all’art. 21 del d.l. n. 76/2020, che richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso ai fini della prova del dolo, la Corte esclude l’efficacia retroattiva della norma. La disposizione incide su un elemento costitutivo della fattispecie dell’illecito erariale e non può applicarsi a vicende anteriori alla sua entrata in vigore ai sensi dell’art. 11 disp. prel. c.c. Il tenore letterale, che richiama la prova e la dimostrazione, non ne muta la natura sostanziale, come confermato dalla giurisprudenza contabile citata.

Il richiamo ai principi del diritto punitivo, e in particolare alla retroattività della norma più favorevole, non è pertinente: la responsabilità erariale, di natura eminentemente risarcitoria, non è sanzionatoria in senso proprio. Neppure l’equiparazione operata dalla giurisprudenza costituzionale tra sanzioni penali e amministrative modifica l’orientamento, poiché il danno in contestazione ha contenuto esclusivamente patrimoniale.

Nel merito, la Corte ritiene che la condotta del dirigente sia connotata da colpa grave. Il contributo era stato ammesso con decreto del Direttore della struttura regionale competente, ma la successiva attività di rendicontazione presentava gravi e insuperabili irregolarità, già evidenziate in un preavviso di rigetto. La documentazione prodotta per il saldo si riferiva a iniziative estranee al progetto ammesso, con fornitori privi dei requisiti richiesti e voci di spesa non ammissibili.

Il dirigente, con il proprio verbale di rendicontazione, ha inteso superare tutti gli ostacoli frapposti all’erogazione, attestando il superamento dei rilievi in assenza di un contratto e di ogni riscontro documentale. L’appello principale è dunque parzialmente accolto con rideterminazione del danno in un terzo della somma contestata, in considerazione della definizione agevolata da parte di due dei tre soggetti responsabili; l’appello incidentale è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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