Conto giudiziale del consegnatario di azioni e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 178 del 05.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di azioni è agente contabile tenuto alla resa del conto giudiziale, perché i titoli azionari e le partecipazioni rientrano tra i beni mobili dello Stato e l’obbligo di conto copre anche i titoli dematerializzati. Assume tale qualifica il soggetto incaricato di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale. Nel giudizio di conto, tuttavia, l’agente non può essere chiamato a rispondere dell’esercizio dei diritti dell’azionista, quali il voto o l’esercizio del diritto di opzione. Il controllo si limita alla regolarità della gestione e alla consistenza dei titoli: in assenza di irregolarità e di addebito il conto è discaricato.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Calabria esamina il conto giudiziale reso dal Rettore di un Ateneo nella veste di consegnatario di azioni per l’esercizio 2019. Il conto, redatto sul modello 22 allegato al d.P.R. n. 194/1996, espone una sola partecipazione: una quota in una società a responsabilità limitata, di valore invariato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019.

Il Magistrato istruttore prospetta un profilo di criticità sull’ammissibilità stessa del conto del consegnatario di azioni e ne propone l’inammissibilità, ipotizzando la trasmissione degli atti alla Sezione regionale di controllo. Dopo una sentenza-ordinanza istruttoria e il deposito della relazione integrativa, la richiesta cambia segno e diventa di discarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’obbligo di resa del conto. I titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato, per i quali l’obbligo sussiste ai sensi dell’art. 20, lett. c), R.D. n. 827/1924, esteso agli enti locali dall’art. 93 d.lgs. n. 267/2000. Richiamando Cass. SS.UU. n. 7390/2007, la Corte ricorda che la giurisdizione contabile copre anche i conti aventi ad oggetto azioni e quote societarie e che il conto va reso pure per i titoli dematerializzati.

Sul piano soggettivo il Collegio adotta la nozione ampia di agente contabile. Non conta chi detiene materialmente i titoli, ma chi ne ha la disponibilità giuridica ed esercita i diritti dell’azionista: è la lettura fatta propria da Sez. Molise n. 64/2017 e Sez. Veneto n. 122/2017 e n. 99/2019. Il maneggio non si esaurisce nella custodia, ma implica gestione.

Il Collegio delimita però l’oggetto del giudizio di conto. Le modalità di esercizio della gestione e l’applicazione delle direttive dei titolari delle partecipazioni sono rendicontate, ma configurano una responsabilità di gestione amministrativa più che contabile in senso proprio. Soprattutto, Cass. SS.UU. n. 7390/2007 esclude che l’agente contabile possa rispondere, in sede di conto, degli atti di esercizio dei diritti dell’azionista, quali l’espressione del voto o la stipulazione di patti di sindacato. Il mancato esercizio di quei diritti può fondare semmai una responsabilità azionabile su iniziativa del Pubblico Ministero contabile, come precisato da Cass. SS.UU. n. 519/2010.

Nel merito il conto risulta sottoscritto dall’agente, vistato per regolarità dal responsabile del servizio finanziario e munito del provvedimento di parifica; il Consiglio di amministrazione ha approvato il piano di riassetto ex art. 24 TUSP e ha ratificato la funzione di agente contabile. La consistenza dei titoli, per quantità e valore, resta identica a inizio e fine esercizio. Il Magistrato istruttore, non rilevando ulteriori profili, ha proposto il discarico, confermato dal Pubblico Ministero in udienza. Difettando irregolarità di gestione e addebito, il Collegio dichiara il discarico dell’agente contabile, nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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