Daspo: sufficiente la mera denuncia della Digos, identificazione tramite videosorveglianza valida (TAR Calabria n. 1489 del 27.07.2026)
Il TAR Calabria chiarisce che il daspo ex art. 6 legge n. 401/1989 è misura di natura preventiva e cautelare, assumibile anche sulla base della sola denuncia della Digos, senza i canoni probatori del processo penale. L’identificazione del trasgressore tramite le immagini dell’impianto di videosorveglianza è valida quando sussistano i requisiti di univocità ed attendibilità e deve applicarsi il criterio del “più probabile che non”.