Posto auto personalizzato per disabile: il requisito dell’alta densità di traffico va verificato con istruttoria attuale (TAR Calabria n. 1496 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’assegnazione di uno spazio di sosta personalizzato per persona con disabilità ai sensi dell’art. 381, comma 5, d.P.R. n. 495/1992 richiede la sussistenza di una triplice condizione: particolari condizioni di invalidità della persona interessata, assenza di disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile e fruibile, e ubicazione della zona ad alta densità di traffico. La nozione di zona ad alta densità di traffico non è perimetrabile in termini giuridici oggettivi ed unitari, dovendo essere valutata di volta in volta con riferimento alle singole realtà locali. Il Comune non può fondare il diniego su un risalente Piano Urbano del Traffico, ma è tenuto a verificare le attuali e concrete condizioni di viabilità della zona con specifica istruttoria, da cui deve emergere l’eventuale oggettiva impossibilità di fornire il presidio, ovvero comprovate e prevalenti ragioni di sicurezza stradale. Non rilevano, ai fini del diniego, né la presenza di altri stalli per disabili o di parcheggi a pagamento nelle vicinanze, né la circostanza che il beneficiario sia trasportato e non conducente del veicolo, essendo tale distinzione priva di fondamento normativo.

Il Fatto

I genitori di una minore affetta da disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. n. 104/1992, con gravi limitazioni della capacità di deambulazione, presentavano al Comune istanza per ottenere l’assegnazione di uno stallo di sosta personalizzato ai sensi dell’art. 381, comma 5, d.P.R. n. 495/1992, ad uso esclusivo del veicolo a servizio della figlia. Il Comune rigettava l’istanza, sostenendo che la zona non rientrasse tra quelle ad alta densità di traffico sulla base di un risalente Piano Urbano del Traffico, che la minore non fosse in possesso di patente di guida e che l’agevolazione fosse finalizzata a garantire la mobilità del disabile quale guidatore e non quale trasportato. Avverso tale diniego, della nota integrativa successiva e della determinazione di riesame che confermava il rigetto, i ricorrenti proponevano ricorso e motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti per omessa notifica al procuratore costituito, richiamando il principio per cui la notifica presso la sede dell’amministrazione è nulla ma non inesistente e può essere sanata dal raggiungimento dello scopo, come avvenuto nel caso di specie, avendo l’amministrazione controdedotto nel merito.

Nel merito, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la norma, pur riconoscendo al Comune un potere di verifica, configura una discrezionalità limitata alla valutazione di eventuali problematiche di viabilità e sicurezza, da accertarsi con specifica istruttoria di cui occorre dare conto nella motivazione dell’eventuale diniego. Il mero richiamo al Piano Urbano del Traffico del 1999 non esonera l’amministrazione dall’obbligo di verificare le attuali condizioni della zona, che si colloca a ridosso delle maggiori arterie cittadine e in prossimità di uffici, scuole e locali commerciali.

Quanto alle risultanze del monitoraggio della Polizia Locale, la Corte ne ha rilevato l’intrinseca incoerenza, poiché la conclusione sull’assenza di criticità risultava smentita dal corredo fotografico e dalle numerose sanzioni irrogate per divieto di sosta. È stato altresì evidenziato che la disponibilità momentanea di stalli generici per disabili non garantisce al disabile residente il diritto continuo di parcheggiare vicino alla propria abitazione al momento del rientro, essendo la loro occupazione ad opera di altri titolari di contrassegno un’evenienza concretamente possibile.

Il Tribunale ha infine escluso che possano fondare il diniego la presenza di altre aree di sosta riservate o la circostanza che il beneficiario sia un minore privo di patente: la distinzione tra disabile conducente e disabile trasportato introduce un limite funzionale non previsto dall’art. 381, comma 5, d.P.R. n. 495/1992. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi nuovamente conformandosi alla decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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