L’affitto d’azienda concorsuale della farmacia prevale sul termine decadenziale del TULS (TAR Calabria n. 1503 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 15 delle preleggi, gli artt. 104-bis e 104-quater l.f., come introdotti dal d.lgs. n. 5/2006, hanno abrogato in parte qua il complesso normativo di cui agli artt. 113 e 129 del r.d. n. 1265/1934. Ne consegue che l’affitto dell’azienda farmaceutica è consentito quando sia funzionale alla più proficua vendita nell’ambito di una procedura concorsuale. Il termine di quindici mesi per la cessione della farmacia, decorso il quale opera la decadenza dall’autorizzazione, non è assoluto: la decadenza è, invece, evitata ove il programma di liquidazione, debitamente approvato, abbia fissato un termine maggiore. La vigilanza del giudice delegato costituisce garanzia sufficiente per la tutela della salute pubblica.
Il Fatto
Una farmacia rurale, dichiarata fallita, era stata data in affitto dalla curatela a seguito di autorizzazione del giudice delegato, al fine di garantire la continuità del servizio. La procedura competitiva per la vendita definitiva del compendio si era conclusa con l’aggiudicazione all’affittuaria dopo il decorso del termine di quindici mesi dalla dichiarazione di fallimento. La Regione dichiarava la decadenza della titolare dall’autorizzazione all’esercizio, ritenendo l’affitto d’azienda una forma di gestione non ammessa e il termine decadenziale perentorio. La curatela impugnava il provvedimento.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR condivide la ricostruzione normativa dell’amministrazione, secondo cui la gestione della farmacia è normalmente legata alla titolarità e l’affitto d’azienda non è consentito. Tuttavia, osserva che su tale quadro ha inciso la riforma del diritto fallimentare, che ha reso l’affitto d’azienda uno strumento ordinario di gestione del patrimonio del fallito.
Il Tribunale rileva la distonia tra la disciplina concorsuale, che consente l’affitto e prevede un termine di liquidazione stabilito dal programma, e il quadro previgente del TULS. L’antinomia è risolta tramite l’art. 15 preleggi, che sancisce l’abrogazione per incompatibilità tra nuove e vecchie disposizioni. I giudici ritengono che gli artt. 104-bis e 104-quater l.f. abbiano abrogato in parte qua il complesso normativo previgente.
Ne deriva che il divieto di affitto della farmacia non opera nell’ambito di una procedura concorsuale, quando sia utile alla vendita. Inoltre, il termine di quindici mesi per il trasferimento della farmacia non è inderogabile, poiché la decadenza non opera se il programma di liquidazione ha fissato un termine maggiore. La vigilanza del giudice delegato è garanzia sufficiente per le esigenze di salute pubblica. Il ricorso è accolto e il decreto decadenziale annullato.
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Nota della Redazione
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