Il mantenimento dei manufatti amovibili presuppone la vigenza del titolo concessorio (TAR Calabria n. 1501 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 3, comma 3-bis, della l. n. 118/2022, che consente ai titolari di concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative di mantenere installati i manufatti amovibili anche nel periodo di sospensione stagionale, presuppone la vigenza del titolo concessorio al momento della richiesta. La disposizione non può fondare una reviviscenza o un prolungamento di efficacia ex post del rapporto. La durata della concessione è quella stabilita dal relativo provvedimento, trattandosi di norma avente portata dispositiva e non cogente. L’omissione della diffida di cui all’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 costituisce vizio dequotabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990, in assenza di vizi sostanziali del provvedimento.
Il Fatto
Il Comune di Cirò Marina aveva rilasciato al ricorrente un provvedimento, formalmente denominato concessione, per l’occupazione di un’area demaniale marittima con validità dal 12 giugno al 31 agosto 2024. Alla scadenza del titolo, il Comune aveva respinto l’istanza di mantenimento del chiosco per la stagione successiva, qualificando l’atto come mera autorizzazione temporanea non rientrante nel regime di proroga di cui al d.l. n. 131/2024, e aveva adottato l’ordinanza di ripristino dei luoghi, nonché un nuovo avviso pubblico per l’affidamento dell’area per la sola stagione estiva 2025.
Il ricorrente impugnava i provvedimenti, deducendo la natura concessoria del titolo e l’applicabilità della proroga legale prevista dall’art. 3 della l. n. 118/2022, nonché l’illegittimità dell’ordinanza di ripristino per mancata diffida e dell’avviso pubblico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che la questione centrale della qualificazione del titolo come concessione o autorizzazione fosse assorbita dalla circostanza che il provvedimento era comunque scaduto alla data di presentazione dell’istanza di mantenimento. L’art. 3, comma 3-bis, della l. n. 118/2022 richiede espressamente la vigenza del titolo concessorio quale presupposto per il mantenimento dei manufatti amovibili nel periodo di sospensione stagionale, condizione insussistente nel caso di specie, essendo l’istanza successiva alla scadenza del 31 agosto 2024.
Quanto alla dedotta durata minima annuale delle concessioni demaniali marittime, il Tribunale ha chiarito che tale previsione ha portata dispositiva e non cogente, con la conseguenza che la durata del rapporto resta quella stabilita dal provvedimento, il cui termine finale segna la cessazione di validità ed efficacia del titolo.
Sull’ordinanza di ripristino, il Collegio ha escluso l’illegittimità per omessa diffida, ritenendo il vizio dequotabile ex art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990, poiché l’amministrazione non ha adottato direttamente l’autotutela esecutiva in danno del privato, privandolo della possibilità di adempiere spontaneamente.
L’impugnazione dell’avviso pubblico è stata infine dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, vertendo su una procedura riferita a una stagione ormai trascorsa e andata deserta, senza che l’atto avesse prodotto alcun risultato pregiudizievole per il ricorrente. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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