Art. 498 c.c. Liquidazione dell’eredità in caso di opposizione
Qualora entro il termine indicato nell’art. 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l’erede non può eseguire pagamenti, ma…
Qualora entro il termine indicato nell’art. 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l’erede non può eseguire pagamenti, ma…
Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l’erede provvede, con l’assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie…
L’autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un termine all’erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo…
Art. 501 c.c. — Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori e legatari di cui è noto il domicilio o la residenza, e…
Divenuto definitivo lo stato di graduazione o passata in giudicato la sentenza che pronunzia sui reclami, l’erede deve soddisfare i creditori e i legatari in…
Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l’erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti.
Se vi sono più eredi con beneficio d’inventario, ciascuno può promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi davanti al notaio nel termine che…
L’erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall’art. 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito…
Art. 506 c.c. — Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell’art. 498 c.c., non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori.
Art. 507 c.c. — L’erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, se non ha provveduto ad alcun atto di…
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