Art. 507 c.c. — L’erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari. A tal fine l’erede deve, nelle forme indicate dall’art. 498 c.c., dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza; deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni, annotarla in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell’art. 484 c.c., e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili. Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall’erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari. L’erede deve consegnare i beni al curatore nominato secondo le norme dell’articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari.
L’istituto disciplinato dall’art. 507 c.c. si colloca all’interno della fase di liquidazione dell’eredità accettata con beneficio d’inventario, come una delle tre vie percorribili dall’erede per soddisfare il ceto creditorio, alternativa sia alla liquidazione individuale sia a quella concorsuale. La funzione della norma è accordare all’erede una facoltà di esonero: abbandonare l’amministrazione attiva del compendio ereditario per sottrarsi alle responsabilità gestorie e procedurali della liquidazione, demandandole a un organo terzo. Con questa dichiarazione l’erede non dismette la propria qualità né rinuncia all’eredità, ma si spoglia unicamente del potere-dovere di amministrare e liquidare i beni, limitando la propria esposizione e mettendo il patrimonio a disposizione di creditori e legatari.
Cosa prevede l’articolo
Primo comma. L’erede può rilasciare tutti i beni ereditari a favore di creditori e legatari, a due condizioni: che non sia trascorso più di un mese dalla scadenza del termine fissato per le dichiarazioni di credito, e che non abbia già compiuto alcun atto di liquidazione. Il presupposto negativo esclude il rilascio a chi abbia già dato corso, anche parzialmente, alla liquidazione individuale o concorsuale.
Secondo comma. La dichiarazione di rilascio richiede un regime formale rigoroso: avviso ai creditori e legatari di domicilio o residenza noti, nelle forme dell’art. 498 c.c.; iscrizione nel registro delle successioni; annotazione a margine della trascrizione dell’accettazione beneficiata prevista dal secondo comma dell’art. 484 c.c.; trascrizione presso i registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili.
Terzo comma. Dalla trascrizione della dichiarazione di rilascio, gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall’erede diventano inefficaci nei confronti di creditori e legatari: la trascrizione, non la dichiarazione in sé, segna il momento di opponibilità.
Quarto comma. L’erede deve consegnare i beni al curatore nominato secondo l’articolo seguente. Solo con la consegna, e non con la sola dichiarazione, l’erede è liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari.
Applicazione pratica
Il ricorso al rilascio presuppone che il chiamato abbia già perfezionato l’accettazione con beneficio d’inventario. Il termine è decadenziale e stringente: la dichiarazione deve intervenire non oltre un mese dalla scadenza del termine originariamente fissato dal notaio per la presentazione delle dichiarazioni di credito. A questo si aggiunge il presupposto negativo dell’assenza di un principio di esecuzione della liquidazione: chi ha già iniziato ad amministrare o liquidare non può più optare per il rilascio.
Il rilascio non trasferisce la proprietà dei beni ai creditori o al curatore: l’erede resta titolare, ma perde il potere di disporne validamente nei confronti di creditori e legatari dal momento della trascrizione. Ne consegue che, nei giudizi relativi alla titolarità dei beni ereditari — in particolare quelli divisionali — l’erede che ha operato il rilascio conserva la qualità di litisconsorte necessario, e la sua mancata partecipazione al giudizio è motivo di nullità.
Il regime pubblicitario (iscrizione nel registro delle successioni, annotazione a margine della trascrizione ex art. 484 c.c., trascrizione immobiliare e mobiliare) non è un adempimento meramente formale: è condizione di opponibilità ai terzi e presidio di continuità informativa rispetto alla trascrizione dell’accettazione beneficiata.
Giurisprudenza
Problema: se il rilascio dei beni ereditari ai creditori e legatari comporti il trasferimento della proprietà dei beni, con conseguente esclusione dell’erede dai giudizi che riguardano la loro titolarità.
Principio: secondo la Corte di Cassazione, sentenza n. 9518/2014, il rilascio dei beni non comporta il trasferimento della proprietà ai creditori o al curatore, configurandosi come mero abbandono dei poteri di amministrazione e disposizione, da cui deriva la qualifica di litisconsorte necessario dell’erede nei giudizi inerenti la titolarità dei beni ereditari. In linea con questo principio, il Tribunale di Brindisi, sentenza n. 43/2024, ribadisce che nei giudizi divisionali l’erede che ha operato il rilascio mantiene intatta la veste di litisconsorte, con necessità di integrare il contraddittorio a pena di nullità. Il principio trova conferma anche in Corte Suprema di Cassazione, ordinanza n. 30722/2025.
Conseguenza pratica: nei giudizi che coinvolgono beni ereditari oggetto di rilascio — in particolare quelli di divisione — l’erede che ha effettuato la dichiarazione deve essere sempre citato come litisconsorte necessario; l’omessa integrazione del contraddittorio espone il giudizio a nullità, indipendentemente dall’avvenuto rilascio.
Errori frequenti
Confondere il rilascio dei beni con la rinuncia all’eredità: l’erede conserva la qualità di erede e la titolarità dei beni, non se ne libera.
Ritenere che il rilascio trasferisca la proprietà ai creditori o al curatore: si tratta di un abbandono dei soli poteri di amministrazione e disposizione.
Considerare la trascrizione un adempimento meramente formale: è invece il momento da cui decorre l’inefficacia degli atti di disposizione compiuti dall’erede.
Presumere che il rilascio sia sempre praticabile: è precluso a chi abbia già compiuto un atto di liquidazione, anche parziale.
Omettere l’annotazione a margine della trascrizione dell’accettazione beneficiata ex art. 484 c.c., pregiudicando la continuità informativa del sistema pubblicitario.
Ritenere che la sola dichiarazione di rilascio liberi l’erede dalla responsabilità per i debiti ereditari: la liberazione presuppone l’effettiva consegna dei beni al curatore.
Omettere di citare l’erede come litisconsorte necessario nei giudizi sulla titolarità dei beni rilasciati.
L’art. 507 c.c. offre all’erede una via di uscita dall’amministrazione del compendio ereditario, ma a condizioni temporali rigorose e con un regime pubblicitario funzionale a rendere l’operazione opponibile ai terzi. La giurisprudenza ne ha chiarito la natura non traslativa, preservando la posizione processuale dell’erede fino alla conclusione della procedura tramite il curatore.
Nota della Redazione
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A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.
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