Auto condivisa in famiglia: non basta ignorare chi guidava per evitare la sanzione (Cass. 13059/2026)
Corte di Cassazione, Sezione II civile, ordinanza 6 maggio 2026, n. 13059
Questione esaminata
La Cassazione ha esaminato quattro sanzioni per omessa comunicazione dei dati del conducente, successive a infrazioni per eccesso di velocità. La proprietaria aveva dichiarato di non poter identificare chi guidasse perché l’automobile era utilizzata dal marito e dai figli mentre lei lavorava in un’altra città. Contestava inoltre la tempestività dei nuovi inviti inviati dall’amministrazione dopo il giudizio sulle infrazioni presupposte.
Principio affermato
Sul proprietario del veicolo grava un dovere di diligenza nel conoscere e conservare memoria dell’identità di chi utilizza il mezzo; tale dovere non viene meno quando l’auto è condivisa in ambito familiare. L’esonero dalla comunicazione è possibile solo provando un impedimento oggettivo, imprevedibile e non imputabile, nonostante l’adozione di tutte le misure ragionevolmente esigibili. La violazione dell’art. 126-bis si perfeziona dopo che il procedimento sull’infrazione presupposta si è definitivamente concluso con esito sfavorevole.
Motivazione della Cassazione
La Corte ha ritenuto insufficiente la semplice dichiarazione di ignorare quale familiare fosse alla guida. La proprietaria non aveva dimostrato un impedimento oggettivo né l’adozione di misure idonee a mantenere il controllo sull’utilizzo del veicolo. L’uso familiare, da solo, non attenua il dovere di diligenza richiesto al titolare del mezzo.
Quanto ai termini, la Cassazione ha confermato che la definizione del giudizio presupposto coincide con il passaggio formale in giudicato della sentenza. Da quel momento decorrono novanta giorni per l’amministrazione, ai fini della notifica del nuovo invito, e successivamente sessanta giorni per il cittadino. Il pagamento di alcune sanzioni durante il processo non aveva anticipato il giudicato formale, poiché erano ancora aperti i termini per il ricorso per cassazione.
Nel caso concreto la sequenza dei termini era stata rispettata. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
Rilevanza pratica
Il proprietario di un veicolo condiviso deve organizzarsi in modo da poter ricostruire chi lo guidava in una determinata data. Una generica affermazione sull’uso da parte di più familiari non evita la sanzione. Quando il verbale originario è stato impugnato, occorre inoltre calcolare i termini del nuovo invito dalla conclusione formale del relativo giudizio, conservando notifiche e documentazione processuale.