Autovelox: competenza della polizia municipale e validità dell’accertamento (Cass. 8805/2026)

Ordinanza della Corte di cassazione, Sezione II civile, n. 8805, depositata l’8 aprile 2026.

Questione esaminata

La Corte ha esaminato l’opposizione contro un verbale per superamento del limite di velocità, accertato mediante autovelox sulla S.S. Telesina. Il ricorrente contestava la competenza territoriale della polizia municipale, la regolarità e visibilità della segnaletica di preavviso, la mancata contestazione immediata, il posizionamento dell’apparecchio rispetto al senso di marcia e l’adeguatezza della motivazione della sentenza di appello.

Principio affermato

Gli agenti di polizia municipale possono accertare le violazioni del Codice della strada in tutto il territorio comunale, anche su una strada statale posta fuori dal centro abitato e non appartenente al Comune. L’attestazione contenuta nel verbale circa l’effettiva apposizione della segnaletica di preavviso fa fede fino a querela di falso. Per le postazioni autovelox non è prevista una distanza minima inderogabile del segnale: occorre che esso sia collocato con adeguato anticipo, così da consentirne il tempestivo avvistamento in relazione allo stato dei luoghi.

Motivazione della Cassazione

La Cassazione ha richiamato il proprio orientamento consolidato secondo cui la competenza della polizia municipale coincide con l’intero territorio del Comune, indipendentemente dalla classificazione e dalla proprietà della strada. Nel caso concreto il verbale attestava che il tratto interessato ricadeva nel territorio di Puglianello. Quanto alla segnaletica, il ricorrente non aveva provato la sua inadeguatezza e la documentazione fotografica e video era stata prodotta tardivamente in appello. Il decreto prefettizio autorizzava inoltre il controllo elettronico senza contestazione immediata; la sua eventuale mancata indicazione sul retro dei cartelli era irrilevante. Le ulteriori censure sul lato di installazione dell’apparecchio e sulla motivazione sono state dichiarate inammissibili o infondate. Il ricorso è stato quindi respinto.

Rilevanza pratica

La decisione chiarisce che una multa rilevata su strada statale non è invalida per il solo fatto che l’accertamento provenga dalla polizia municipale, purché il punto ricada nel territorio comunale. Chi contesta la segnaletica deve fornire tempestivamente elementi probatori idonei; per superare le attestazioni fidefacenti del verbale può rendersi necessaria la querela di falso. La regolarità del preavviso va valutata concretamente, non applicando una distanza minima astratta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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