Cessazione della materia del contendere per integrale pagamento dell’obbligazione tributaria da parte del coobbligato (Cass. civ. Sez. 5 n. 5888 del 15.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata nel giudizio di cassazione quando l’obbligazione tributaria oggetto dell’avviso impugnato risulti integralmente estinta. L’integrale pagamento del debito d’imposta effettuato dal coobbligato solidale, anche a seguito di rateizzazione concessa dall’Amministrazione finanziaria, priva il ricorrente dell’interesse alla decisione sui motivi proposti, rendendo superfluo l’esame delle censure. In tal caso le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva determinato il valore di un’azienda commerciale, rettificando la base imponibile dichiarata in sede di atto di trasferimento. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado che aveva annullato l’atto impositivo per la mancata condivisione del metodo empirico di valutazione adottato.
Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione degli artt. 51, comma 4, e 52, comma 2-bis, del d.P.R. n. 131/1986, nonché dell’art. 7 dello Statuto del contribuente, per l’insufficiente motivazione dell’avviso; con il secondo motivo, deduceva la contraddittorietà della sentenza per l’omesso esame di un fatto decisivo relativo ai metodi di valutazione dell’avviamento alternativamente proposti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che, con memoria illustrativa, il ricorrente aveva dedotto l’avvenuto pagamento, da parte della coobbligata solidale cessionaria dell’azienda, dell’importo recato dall’avviso di liquidazione, instando per la declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto integrale soddisfacimento della pretesa erariale.
Il Collegio ha accertato che la coobbligata aveva versato l’imposta di registro dovuta, ottenendo dall’Agenzia delle Entrate un piano di rateizzazione di 24 rate mensili, poi estinto anticipatamente, come documentato dal ricorrente. Tale circostanza è stata ritenuta incontestata dall’Amministrazione finanziaria.
La Corte ha quindi affermato che, essendo venuta meno l’obbligazione tributaria oggetto dell’avviso impugnato, il contribuente non aveva più interesse all’esame dei motivi di ricorso, configurandosi un’ipotesi di cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio, non ricorrendo i presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di causa estintiva del giudizio.
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Nota della Redazione
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