Prospetto incompleto e illecito permanente: prescrizione dalla chiusura dell’offerta (Cass. civ. Sez. II n. 27579 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni irrogate dalla Consob, la condotta sanzionata dal combinato disposto degli artt. 94, commi 1, 2 e 3 (nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 184 del 2012), 113, commi 1, 2 e 3, 191 e 192-ter del d.lgs. n. 58 del 1998, consistente nella predisposizione di un prospetto incompleto o non veritiero, idoneo a indurre in errore l’investitore sull’effettiva convenienza dell’offerta al pubblico, integra un illecito di natura permanente. I suoi effetti si producono oltre il tempo in cui il prospetto sia stato approvato dall’autorità di vigilanza e si estendono fino alla chiusura dell’offerta. Solo da tale ultimo momento inizia a decorrere il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 della legge n. 689 del 1981. In tema di sospensione del processo per trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, il dies a quo del termine di riassunzione va individuato, nella sospensione necessaria, nel giorno della comunicazione alle parti, da parte della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione, della pronuncia della Consulta.
Il Fatto
Un consigliere di amministrazione di una banca, in carica per un arco pluriennale, proponeva opposizione ex art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998 avverso la delibera con cui la Consob gli aveva applicato una sanzione amministrativa pecuniaria, per la mancata segnalazione nel prospetto informativo di strumenti derivati sottoscritti da una fondazione bancaria, nell’ambito di una complessa operazione di aumento di capitale e di acquisto di partecipazioni.
Nel corso del giudizio di opposizione la Corte d’appello sollevava questione di legittimità costituzionale sull’art. 195, comma 7, TUF, che non prevedeva la trattazione in udienza pubblica; la Consulta restituiva gli atti dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 2015. Riassunto il processo, la Corte territoriale respingeva l’eccezione di tardività della riassunzione e annullava la sanzione per prescrizione, condannando la Commissione alle spese. La Consob ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si denunciava la violazione dell’art. 297 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, è infondato. La Corte condivide e ribadisce l’orientamento secondo cui, in tema di sospensione del processo a seguito di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, il dies a quo del termine per la riassunzione va diversamente individuato nelle ipotesi di sospensione necessaria e di sospensione anomala: nel primo caso — relativo al giudizio da cui è promanato l’incidente — esso coincide con il giorno della comunicazione alle parti, ad opera della cancelleria, della pronuncia della Consulta. La riassunzione, depositata entro tre mesi da quella comunicazione, era dunque tempestiva.
Il nucleo del provvedimento è nei motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente perché pongono la stessa questione giuridica sotto il profilo dell’error in iudicando e dell’error in procedendo. Il tema attiene all’individuazione del momento di consumazione dell’illecito amministrativo conseguente alla violazione degli artt. 94, commi 2 e 3, e 113, comma 1, TUF, dal quale decorre il termine prescrizionale quinquennale.
La Corte d’appello, muovendo dalla asserita natura istantanea dell’illecito, aveva collocato il momento consumativo nella data di approvazione del prospetto da parte della Consob, ritenendo così maturata la prescrizione alla data di notifica della contestazione. La Commissione sosteneva invece che il dies a quo dovesse individuarsi nella chiusura dell’offerta al pubblico delle azioni.
Il Collegio aderisce al principio già enunciato da questa Corte con riguardo alla medesima delibera sanzionatoria e a identica questione: la condotta consistente nella predisposizione di un prospetto incompleto o non veritiero, idoneo a indurre in errore l’investitore, integra un illecito permanente, perché i suoi effetti si producono oltre l’approvazione del prospetto e si estendono fino alla chiusura dell’offerta. Solo da quel momento decorre la prescrizione.
Nella specie, il dies a quo va dunque individuato nella data di chiusura dell’offerta al pubblico delle azioni di nuova emissione. A quella data la prescrizione quinquennale non era maturata quando la Consob ha notificato la lettera di contestazione degli addebiti, quale atto interruttivo del termine. La sentenza impugnata è pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese; il quarto motivo, attinente alle spese processuali, resta assorbito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.