Assegno nucleo familiare: requisito reddituale e onere probatorio a carico del richiedente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11960 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reddito del nucleo familiare costituisce elemento costitutivo del diritto all’assegno per il nucleo familiare e non mero fattore di graduazione dell’importo. Ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, convertito con modificazioni nella legge n. 153 del 1988, la prova del requisito reddituale incombe su chiunque reclami la prestazione, cittadino italiano, europeo o extraeuropeo, e può essere fornita con ogni mezzo idoneo. Non sussiste, pertanto, alcuna disparità di trattamento contrastante con l’art. 11 della direttiva 2003/109/CE, né si giustifica un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L’omessa pronuncia su un’istanza istruttoria non è deducibile come violazione dell’art. 421 cod. proc. civ., ma solo nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al Tribunale di Ravenna l’assegno per il nucleo familiare. La domanda era stata respinta per difetto di allegazione e prova del requisito reddituale. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 447 del 2022, aveva confermato il rigetto, rilevando l’assoluta carenza di deduzione e dimostrazione del reddito del nucleo, ritenuto essenziale ai fini della concessione del beneficio.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: la violazione dell’art. 2 del d.l. n. 69 del 1988 e della direttiva 2003/109/CE, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e la violazione delle regole sull’onere probatorio e sui poteri istruttori del giudice.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto il primo motivo, disattendendo la premessa ermeneutica del ricorrente, che qualificava il reddito come mero fattore di calcolo. In forza dell’art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, l’assegno non spetta quando la somma dei redditi da lavoro dipendente, pensione o altra prestazione previdenziale sia inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
Il reddito inerisce dunque agli elementi costitutivi del diritto, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e la prestazione è commisurata al contributo di tutti i componenti del nucleo. La prova del requisito incombe su tutti coloro che reclamino l’assegno, a prescindere dalla cittadinanza, e può essere fornita con ogni mezzo idoneo.
Da ciò la Corte ha escluso la paventata disparità di trattamento e la necessità del rinvio pregiudiziale, non emergendo argomenti persuasivi per rimeditare i principi già enunciati. Nessun onere probatorio più gravoso è stato addossato al ricorrente rispetto ai cittadini italiani.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile sotto concorrenti profili. L’omessa pronuncia su un’istanza istruttoria non integra la violazione dell’art. 421 cod. proc. civ. e può essere dedotta solo nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., avvalorando la decisività del fatto pretermesso e dimostrando di averlo sottoposto al contraddittorio.
Il ricorso non ha allegato elementi specifici. L’acquisizione di documenti in appello postula la rituale allegazione dei fatti nell’atto introduttivo e la sussistenza di significative piste probatorie. Il mero richiamo al modello 730-CUD non consente di evincere in modo irrefutabile la decisività della documentazione, esclusa dai giudici di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e con l’obbligo del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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