Autonomia dell’iniziativa del P.M. per la liquidazione giudiziale (Cass. civ. Sez. I n. 30904 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’iniziativa del Pubblico Ministero per l’apertura della liquidazione giudiziale è autonoma rispetto al ricorso del creditore, poi desistito, e rispetto alla segnalazione proveniente dal giudice civile. Non sussiste alcun automatismo tra la segnalazione del giudice e l’iniziativa della parte pubblica, che si fonda su una valutazione propria in ordine alla fondatezza della notizia. Ne consegue che, in presenza di una segnalazione ex art. 38, comma 2, CCII, l’iniziativa del Pubblico Ministero prende data dal momento in cui questi esercita il proprio potere-dovere di chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale, con conseguente applicazione del Codice della Crisi se il deposito è successivo alla sua entrata in vigore. La diversa qualificazione formale dell’atto come “richiesta” o “istanza” non ne inficia la validità, se esso contiene le allegazioni richieste dalla legge.

Il Fatto

Un creditore aveva proposto ricorso per la dichiarazione di fallimento di una società. Il Tribunale aveva disposto l’archiviazione e, contestualmente, aveva effettuato segnalazione al Pubblico Ministero. Quest’ultimo aveva quindi depositato, in data 22 luglio 2022, la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, che il Tribunale ha accolto con sentenza del 17 novembre 2022.

La Corte d’Appello di Firenze ha respinto il reclamo della società. Ha qualificato come ricorso qualsiasi atto proveniente dall’Ufficio del Pubblico Ministero che pervenga alla cancelleria del tribunale, a prescindere dal nomen iuris utilizzato e dal fatto che fosse stata richiesta la liquidazione giudiziale anziché il fallimento. Ha inoltre ritenuto applicabile il Codice della Crisi, non la legge fallimentare abrogata. La società ricorre per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi. Il primo censura la decisione per aver considerato fondata l’iniziativa del Pubblico Ministero sulla base della mera segnalazione del giudice, anziché qualificarla come mera istanza priva dei requisiti di sostanza e forma del ricorso. Il secondo contesta l’applicazione del Codice della Crisi anziché della legge fallimentare, sostenendo che l’iniziativa pubblica sarebbe in continuità con il ricorso privato desistito.

Per il Collegio i motivi sono infondati. La Corte d’Appello ha correttamente escluso l’applicazione della legge fallimentare, poiché l’iniziativa del Pubblico Ministero aveva carattere autonomo rispetto al ricorso del creditore, poi rinunziato, e prendeva data dal deposito del 22 luglio 2022, successivo all’entrata in vigore del Codice della Crisi.

La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa. Già sotto la disciplina abrogata la giurisprudenza aveva affermato l’autonomia dell’iniziativa del Pubblico Ministero rispetto a quella del creditore, autonomia che è anche garanzia di terzietà del giudice chiamato a decidere su un’iniziativa diversa dalla precedente. Il Pubblico Ministero opera quale organo istituzionalmente preposto all’esercizio dell’azione civile e all’azione diretta per l’osservanza delle leggi di ordine pubblico.

Il Codice della Crisi ha definitivamente affrancato, con l’art. 38 CCII, la legittimazione del Pubblico Ministero, indipendentemente dalla sede in cui la parte pubblica acquisisca l’informazione e dalla sussistenza di specifici presupposti in fatto. A tale legittimazione si affianca quella derivante dalla segnalazione del giudice civile. Ne consegue che va esclusa qualsiasi forma di automatismo tra segnalazione e iniziativa pubblica, promossa all’esito di una autonoma valutazione sulla fondatezza della notizia.

Il ricorso è quindi rigettato, con raddoppio del contributo unificato e nulla per le spese in assenza di costituzione degli intimati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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