Querela di falso e interesse ad agire: irrilevante l’incidenza sulla delazione (Cass. civ. Sez. II n. 1317 del 12.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella querela di falso, proposta in via principale o incidentale, l’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. non presuppone l’attuale lesione di un diritto né una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sulla veridicità del documento posto a fondamento dell’altrui pretesa. Tale interesse non è condizionato dall’incidenza che la falsità parziale dell’atto possa avere sulla delazione ereditaria, dovendo le conseguenze dell’esito del giudizio di falso essere decise nell’ambito del giudizio principale. L’efficacia vincolante del giudicato penale ex art. 654 cod. proc. pen. nei giudizi civili presuppone che la relativa questione sia stata dedotta dinanzi al giudice di merito e specificamente indicata, per il principio di autosufficienza del ricorso, in quale atto processuale ciò sia avvenuto.
Il Fatto
Taluni soggetti propongono querela di falso avverso un testamento pubblico ricevuto da un notaio, assumendo che la sottoscrizione dei testimoni fosse avvenuta senza la loro effettiva presenza alla raccolta delle ultime volontà del testatore. Il Tribunale rigetta la querela, non essendo raggiunta la prova della dedotta falsità.
La Corte d’Appello, in riforma, dichiara la falsità del testamento nella parte in cui il pubblico ufficiale aveva attestato l’esposizione delle volontà alla presenza dei testi, ordinandone la cancellazione. Gli eredi legittimi del convenuto originario ricorrono per cassazione con sette motivi, articolati tra violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo e nullità del procedimento.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il tema dell’interesse ad agire. I ricorrenti sostengono che la falsità parziale, riguardante l’assenza dei testimoni, non avrebbe determinato la nullità della scheda né attribuito loro alcuna utilità pratica. Il motivo è infondato.
La querela di falso si configura come processo a contenuto oggettivo, con prevalente funzione di protezione dell’interesse pubblico all’eliminazione dei documenti falsi dalla circolazione giuridica. Essa mira a privare l’atto pubblico della sua idoneità a far fede, con efficacia erga omnes, a prescindere dall’individuazione dell’autore della falsificazione. È legittimato chiunque abbia interesse a contrastare l’efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione a una pretesa che su di esso si fondi.
Ne deriva che l’interesse ad agire non implica, nella querela di falso, il verificarsi attuale di una lesione, essendo sufficiente uno stato di incertezza obiettiva sulla veridicità del documento. Tale stato non può essere condizionato dagli esiti dell’accertamento richiesto, quand’anche questo limiti la falsità a una parte soltanto dell’atto. Di qui l’irrilevanza dell’incidenza della falsità parziale sulla delazione testamentaria, da decidersi nel giudizio principale.
Sul secondo motivo, concernente la efficacia del giudicato penale, la Corte muove dalla fede privilegiata dell’atto pubblico ex art. 2700 cod. civ. e dalla validità formale del testamento ex art. 603 cod. civ., le cui operazioni possono svolgersi fuori da un unico contesto temporale. Ricorda quindi che la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento al procedimento penale né al suo esito, sicché la questione avrebbe imposto di allegare la deduzione dinanzi al giudice di merito e di indicare, per il principio di autosufficienza, l’atto in cui ciò era avvenuto. Non avendovi provveduto, la censura è infondata.
I motivi dal terzo al settimo, esaminati congiuntamente, sono inammissibili: essi contestano la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto operate dai giudici di merito, sollecitando una rivisitazione preclusa in sede di legittimità. Con riferimento ad alcuni di essi, i ricorrenti omettono inoltre di indicare le ragioni di fatto poste a base delle conformi decisioni di primo e secondo grado, come richiesto dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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