Estinzione parziale per definizione agevolata e accertamento con studi di settore (Cass. civ. Sez. V n. 26756 del 05.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018, proposta da taluni soltanto dei condebitori, produce estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere limitatamente alle posizioni dei richiedenti, con regolare pagamento di quanto dovuto. La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, non sussistendo i presupposti del doppio contributo. Nel merito, il vizio di motivazione apparente non ricorre quando le argomentazioni del giudice di merito rendono percepibile la ratio decidendi e consentono il controllo in cassazione. L’onere probatorio dell’Amministrazione è assolto, in via presuntiva, dallo studio di settore applicabile per l’attività effettivamente svolta nel periodo di imposta, non potendosi pretendere una ulteriore indagine sull’effettiva attività.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente avvisi di accertamento per l’anno di imposta 2005, rettificando i ricavi sulla base delle risultanze degli studi di settore e contestando l’omessa dichiarazione e il versamento della ritenuta sull’utile extra bilancio erogato a un socio estero. Distinti avvisi erano notificati ai soci, per i maggiori redditi da partecipazione.

La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi. La Commissione tributaria regionale del Molise, dopo l’interruzione del processo per il fallimento della società e la riassunzione degli appellanti, accoglieva l’appello. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con tre motivi; le parti private e la curatela fallimentare restavano intimate.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte esamina la richiesta di estinzione depositata dall’Avvocatura generale. La domanda di definizione agevolata risulta presentata soltanto dai due soci, con il regolare pagamento di quanto dovuto. Va pertanto dichiarata l’estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere, limitatamente alle posizioni di costoro, mentre il ricorso prosegue nei confronti della curatela fallimentare.

Con riferimento a tale declaratoria, la Corte esclude la sussistenza dei presupposti del doppio contributo: l’estinzione del giudizio preclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando sul punto Cass. n. 32487 del 2024 e Cass. n. 25485 del 2018. La parte ricorrente è inoltre Amministrazione dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito delle spese.

Nel merito della posizione della società, il primo motivo — motivazione apparente — è infondato. La Corte ribadisce che il vizio ricorre solo quando la motivazione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, senza che l’interprete possa integrarla, come affermato da Cass. Sez. 6-1 n. 6758 del 2022 e dalle Sezioni Unite n. 22232 del 2016, n. 19881 del 2014 e n. 8053 del 2014. Nel caso di specie le argomentazioni della C.t.r. consentono il controllo sulla ratio decidendi, essendo peraltro oggetto di specifica censura con il secondo e il terzo motivo.

Il secondo motivo è fondato. Il giudice di appello ha posto a carico dell’Amministrazione un onere probatorio ulteriore rispetto a quello assolto in via presuntiva mediante lo studio di settore, una volta che la contribuente era stata messa in condizione di far valere le proprie ragioni nel contraddittorio endoprocedimentale. L’avviso di accertamento aveva esplicitato tutti gli elementi anomali, con riferimento al margine irrisorio e alla antieconomicità della gestione imprenditoriale.

Fondato è anche il terzo motivo. Il giudice tributario di appello ha ritenuto inidoneo lo studio di settore applicato, ma dalla tavola di raccordo dei codici ATECOFIN emerge che il codice 51.62.0 è stato trasfuso nel 51.82.0, indicato come applicabile per l’attività di commercio all’ingrosso di macchine per miniere, cave ed edilizia, già dall’anno 2004, anteriore a quello accertato.

Il ricorso è pertanto accolto nei termini indicati, con cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità nel rapporto con la curatela.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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