Licenziamento ante 23 febbraio 2020 escluso dal blocco Covid (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22598 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni emergenziali che, nel corso del 2020, hanno sospeso e sanzionato con la nullità i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo operano esclusivamente entro il lasso temporale individuato dal legislatore, che ha inizio dal 23 febbraio 2020. Il licenziamento intimato anteriormente a tale data, anche se inserito in una procedura avviata nei giorni immediatamente precedenti, resta estraneo al tempo considerato dalla normativa e non può trovare regola in essa. L’estraneità della fattispecie al periodo di operatività della disciplina speciale impedisce ogni applicazione retroattiva della stessa. Ne consegue che la verifica di legittimità del recesso, in relazione al periodo anteriore, va condotta secondo la disciplina ordinaria, secondo il principio tempus regit actum.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da una società che opera nella ristorazione a un proprio dipendente. La procedura è stata avviata nei giorni 19 e 20 febbraio 2020 e si è perfezionata il 21 settembre 2020, con la comunicazione del recesso.

Il lavoratore ha impugnato il licenziamento chiedendone la declaratoria di nullità, sostenendo l’applicabilità della normativa emergenziale che aveva temporaneamente inibito i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Il tribunale ha respinto la domanda e la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione, ritenendo che la disciplina speciale riguardasse i licenziamenti intimati dal 23 febbraio 2020 e che, quindi, il recesso anteriore a tale data non fosse assoggettabile al regime della sospensione. Di qui il ricorso in Cassazione del lavoratore, resistito dalla società che ha proposto a sua volta ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 46 d.l. n. 18/2020, convertito con legge n. 27/2020, dell’art. 80 d.l. n. 34/2020, convertito con legge n. 77/2020, e dell’art. 14 d.l. n. 104/2020, convertito con legge n. 126/2020. Il ricorrente contesta l’interpretazione del giudice d’appello, confermativa del decisum di primo grado, circa la non applicabilità delle norme emergenziali sulla sospensione e sulla nullità dei licenziamenti a quelli intimati anteriormente al 23 febbraio 2020.

La Corte muove dalla constatazione che la fattispecie riguarda una procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo iniziata nei giorni 19 e 20 febbraio 2020. Richiama quindi la propria pronuncia Cass. n. 3044/2025, che, pur non affrontando direttamente il tema, ha individuato il periodo oggetto delle disposizioni emergenziali: la legittimità del licenziamento intimato nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 va valutata, in applicazione del principio tempus regit actum, in base all’art. 46 d.l. n. 18/2020, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 80 d.l. n. 34/2020.

Da tale pronuncia il Collegio trae il criterio decisivo. Se il lasso temporale entro cui si pone il problema dell’operatività della normativa emergenziale ha inizio dal 23 febbraio 2020, allora anteriormente a tale data non può mai evocarsi l’applicazione delle discipline speciali, perché estranee al tempo preso in considerazione dal legislatore. La Corte sottolinea che, se già si esclude l’estensione del divieto di licenziamento ai recessi intercorsi nel periodo 23 febbraio-17 marzo 2020, a maggior ragione il licenziamento avviato il 19 e 20 febbraio 2020 è totalmente estraneo al tempo considerato e non può essere regolato dalla disciplina successivamente introdotta.

Il ricorso principale è dunque rigettato. Quanto al ricorso incidentale condizionato, con cui la società deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 legge n. 604/1966, come modificato dall’art. 32 legge n. 103/2010, per aver la Corte territoriale dichiarato non decaduto il lavoratore dal termine per l’impugnativa, il motivo — proposto in via condizionata — è dichiarato assorbito in ragione del rigetto del ricorso principale e della conferma della sentenza gravata. Le spese seguono il principio della soccombenza, con condanna del ricorrente principale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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