Colpa grave da frequentazioni ambigue: niente indennizzo per ingiusta detenzione (Cass. pen. Sez. IV n. 41137 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo per ingiusta detenzione, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa alla carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti extraprocessuali gravemente colposi, quali frequentazioni ambigue con soggetti gravati da precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti. Il giudice della riparazione opera su un piano autonomo rispetto a quello del giudice penale e valuta ex ante se la condotta abbia creato quell’apparenza di reità che ha giustificato il titolo cautelare. La colpa grave richiede adeguata motivazione in ordine all’oggettiva idoneità della condotta a essere interpretata come indizio di colpevolezza e alla sua relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui esclude totalmente l’indennizzo in presenza di colpa grave. Il sistema nazionale non contrasta con l’art. 5 par. 5 CEDU, che impone l’indennizzo solo per la carcerazione preventiva formalmente ingiusta e non per l’ingiustizia sostanziale.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto istanza di riparazione per ingiusta detenzione per la custodia cautelare in carcere patita in due periodi, per complessivi 1553 giorni, in relazione a una contestazione associativa di stampo mafioso dalla quale era stato definitivamente assolto per non aver commesso il fatto, con sentenza divenuta irrevocabile nel 2021.
La Corte d’appello, investita della domanda, aveva rigettato l’istanza ritenendo sussistente la causa ostativa della colpa grave. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo vizi di motivazione e travisamento del dato probatorio e sollevando questione di legittimità costituzionale della norma.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro dei principi in materia. Il giudice della riparazione non rivaluta il merito penale, ma verifica se determinate condotte, ancorché non costituenti reato, si siano poste come fattore condizionante nella produzione dell’evento detenzione. La valutazione va condotta ex ante, nella prospettiva del giudice della cautela, alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo.
Quanto alla colpa extraprocessuale, essa può essere individuata nelle frequentazioni ambigue. La Corte richiama il principio per cui comportamenti gravemente colposi, come le frequentazioni con soggetti gravati da precedenti penali o le ingiustificate frequentazioni oggettivamente interpretabili come indizi di complicità, integrano la condizione ostativa. È però necessario che il giudice fornisca adeguata motivazione della loro idoneità a essere letti come indizi di colpevolezza.
Nel caso concreto, la Corte esclude il travisamento lamentato: la Corte territoriale non ha fondato il convincimento sulla quantità degli incontri, ma sulla natura dei rapporti emergenti dalle conversazioni, vertenti su dinamiche interne al sodalizio e su un livello di confidenza incompatibile con rapporti occasionali. Il trasferimento al nord e la vita regolare non sono stati ignorati, ma contestualizzati insieme ai ritorni e ai contatti mantenuti.
La Corte affronta poi la censura sulla distinzione tra colpa grave e lieve. Osserva che la Corte territoriale ha descritto analiticamente i comportamenti, evidenziandone il carattere oggettivamente grave: la discussione di tematiche riservate con un soggetto in posizione apicale e la partecipazione a episodi in cui interveniva il vertice dell’associazione, il tutto nella piena consapevolezza della condizione di sorvegliato speciale. Tale consapevolezza, lungi dall’escludere la colpa, la aggrava, integrando quella macroscopica imprudenza riconducibile alla nozione di colpa grave. Il riferimento alla rituale affiliazione, menzionato ad abundantiam e non compiutamente provato, non inficia la tenuta complessiva della motivazione.
Quanto al secondo motivo, la Corte dichiara la questione manifestamente infondata. La scelta legislativa di escludere l’indennizzo in presenza di colpa grave risponde all’esigenza di evitare che comportamenti gravemente imprudenti, idonei a ingenerare il sospetto di reità, siano “premiati” con un indennizzo ridotto. Nessun contrasto sussiste con l’art. 5 par. 5 CEDU, che impone l’indennizzo solo per la carcerazione formalmente ingiusta, mentre nell’ingiustizia sostanziale gli Stati mantengono ampi margini di apprezzamento. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese del Ministero resistente, liquidate in euro mille.
Nota della Redazione
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