InammissibilI i ricorsi su omesso versamento contributi e trattamento sanzionatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 30901 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni, la causa sopravvenuta di non punibilità prevista dall’art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638 del 1983, presuppone il pagamento dei contributi entro tre mesi dalla ricezione della contestazione. Poiché il reato ha natura istantanea e si perfeziona con l’omissione, l’eventuale irregolarità della notifica dell’avviso di accertamento non incide sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del reato, né impedisce il maturare della causa di non punibilità ove il pagamento non sia intervenuto. In applicazione del principio di libertà della forma della contestazione, questa può essere effettuata mediante verbale, lettera raccomandata o notificazione giudiziaria. Le censure sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti e della sospensione condizionale sono inammissibili quando la motivazione del giudice di merito è adeguata e logicamente sorretta.
Il Fatto
Due imputati, soci di una società in nome collettivo, sono stati condannati in primo grado per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983, per aver omesso di versare all’INPS le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori. La Corte di appello di Torino, con sentenza dell’8 ottobre 2025, ha confermato la condanna.
Avverso tale pronuncia i condannati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l’irregolarità della notifica dell’avviso di accertamento, la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, l’eccessività della pena e il mancato riconoscimento della sospensione condizionale. La difesa ha depositato memoria il 10 aprile 2026, insistendo per l’ammissibilità dei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che essi prospettano motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto riproduttivi di censure già vagliate e disattese dai giudici di merito e volti a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio. Le doglianze sul trattamento sanzionatorio risultano, del resto, assistite da motivazione sufficiente e logica.
Quanto al primo motivo, la Corte osserva che i ricorrenti non si confrontano con la parte della sentenza impugnata che esamina la natura del reato e l’ambito applicativo della speciale causa di non punibilità. Il pagamento dei contributi entro il termine di tre mesi dalla ricezione della contestazione da parte dell’INPS o della Direzione Territoriale del Lavoro costituisce una causa sopravvenuta di esclusione della punibilità, mentre il reato deve ritenersi comunque perfezionato, stante la sua natura istantanea.
Ne consegue che l’eventuale omessa notifica al destinatario dell’avviso di accertamento non incide sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del reato. Il giudice di merito ha inoltre valorizzato il principio della libertà della forma della contestazione, che può essere effettuata mediante verbale, lettera raccomandata o notificazione giudiziaria, ad opera di funzionari dell’ufficio previdenziale o di ufficiali di polizia giudiziaria. Il Tribunale ha quindi correttamente valutato come regolare la contestazione effettuata a mezzo di lettera raccomandata e ha ritenuto possibile il pagamento delle ricevute previdenziali.
La motivazione che esclude la particolare tenuità del fatto è adeguata, perché richiama il rilevante superamento della soglia di punibilità e l’assenza di pagamenti. Il trattamento sanzionatorio è sorretto da idonee argomentazioni: la pena è stata determinata in osservanza dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen., valorizzando il numero e l’importo delle contribuzioni omesse, e la sospensione condizionale è stata negata in ragione dei precedenti penali di entrambi gli imputati. I presunti vizi motivazionali non emergono dal provvedimento impugnato.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 133-bis c.p. – Condizioni economiche e patrimoniali del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso