Travisamento della prova vieta sindacato di merito su attendibilità della persona offesa (Cass. pen. Sez. VII n. 41134 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità non è consentito denunciare la correttezza della motivazione che ha dichiarato la responsabilità dell’imputato prospettando una diversa lettura delle risultanze processuali. Il travisamento della prova non costituisce lo strumento per valutare nel merito la prova, ma serve a saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti su cui si fonda il ragionamento. Perché esso si configuri occorre che la deduzione abbia un oggetto chiaro e definito, tale da evidenziare una palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia tratto. È pertanto inammissibile il ricorso che si risolva in una rivalutazione del significato probatorio delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non censurabile quando sorretta da congrua e non illogica motivazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 12/12/2024, ha confermato la dichiarazione di responsabilità del ricorrente per i reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate, fondando il giudizio sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili anche a fronte dei riscontri con ulteriori emergenze probatorie.
Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con l’unico motivo, la scorrettezza della motivazione posta a base dell’affermazione di responsabilità e prospettando un vizio di travisamento delle prove. Il ricorso giunge così davanti alla Corte di legittimità, che è chiamata a verificarne l’ammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione. Il motivo con cui si denuncia la correttezza della motivazione a sostegno della dichiarazione di responsabilità non è consentito in sede di legittimità quando il ricorrente, reiterando profili di censura già compiutamente esaminati e disattesi dal giudice territoriale con motivazione esaustiva e incensurabile, prospetta solo formalmente un vizio di travisamento delle prove, prefigurando in realtà una rivalutazione e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali.
Il Collegio ribadisce quindi la nozione di travisamento della prova: esso non è il mezzo per valutare nel merito la prova, ma lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti su cui si fonda il ragionamento. Perché il vizio si configuri, la relativa deduzione deve avere un oggetto chiaro e definito, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto.
Ne deriva l’esclusione, dal perimetro del vizio, del presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima. La Corte richiama sul punto Sez. U n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti, Sez. I n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo e Sez. V n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, a conferma dell’indirizzo.
Applicando tali principi, i giudici di appello hanno posto a base del giudizio di responsabilità le dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenute pienamente attendibili anche a fronte dei riscontri con ulteriori emergenze probatorie e non scalfite dai rilievi difensivi. Si tratta di una valutazione discrezionale del giudice di merito, non censurabile in cassazione se sorretta, come nel caso di specie, da una congrua e non illogica motivazione, secondo l’insegnamento di Sezioni Unite n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte e Sez. V n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.