Motivazione apparente dell’autorizzazione paesaggistica e giudizio ambientale negativo (TAR Sicilia n. 196 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 è illegittima quando si risolve nella tautologica enunciazione della compatibilità dell’opera con i valori tutelati, senza individuare i valori paesaggistici protetti nel contesto di riferimento né compararli con le caratteristiche concrete dell’intervento. L’amministrazione è tenuta a esternare l’apprezzamento comparativo tra il contenuto del vincolo e le circostanze di fatto relative al manufatto e al suo inserimento nel contesto protetto, con motivazione ampia e circostanziale. L’autonomia dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione paesaggistica non impedisce di valorizzare, come indice della carenza motivazionale, il sopravvenuto giudizio negativo di compatibilità ambientale, atteso che ambiente e paesaggio sono concetti compenetrati e la valutazione ambientale può estendersi ai profili paesaggistici.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un fondo edificabile e di un fabbricato residenziale con pertinenze adiacente all’autostrada A18 nel Comune di Itala, hanno impugnato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza per la realizzazione di uno svincolo temporaneo di accesso all’autostrada, destinato al solo transito dei mezzi di cantiere per il raddoppio ferroviario della tratta Giampilieri-Fiumefreddo.

Lo svincolo interferisce con le facoltà di godimento degli immobili dei ricorrenti, limitandone l’accesso carrabile e la fruibilità. Nel corso del giudizio è sopravvenuto il decreto ministeriale che ha negato la compatibilità ambientale del progetto, recependo il parere critico della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse. Rileva che i procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione paesaggistica sono giuridicamente autonomi e distinti, sicché l’interesse alla decisione permane nonostante il giudizio ambientale negativo, anche perché l’autorizzazione impugnata conserva validità per un arco temporale di cinque anni.

Sul merito, il Tribunale richiama il principio secondo cui l’amministrazione deve esternare adeguatamente l’apprezzamento comparativo tra il contenuto del vincolo e le circostanze di fatto relative al manufatto e al suo inserimento nel contesto protetto. Non è sufficiente il generico richiamo all’esistenza del vincolo: occorre un apprezzamento di compatibilità condotto su rilevazioni e giudizi puntuali.

Il provvedimento impugnato si limita ad affermare che il progetto non altera negativamente i valori paesaggistici dell’area protetta. Per il Collegio si tratta di motivazione apparente, priva di contenuto, censurabile per violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Manca ogni riferimento concreto all’inquadramento dell’area nel Piano Paesaggistico e alle relative prescrizioni, che per il contesto 2l escludono nuove edificazioni e interventi con consumo di nuovo suolo.

La carenza motivazionale emerge ancor più dal decreto ministeriale che, recependo il parere della Commissione Tecnica, ha negato la compatibilità ambientale del progetto. Pur trattandosi di procedimenti distinti, il Collegio osserva che ambiente e paesaggio sono concetti compenetrati e che la valutazione ambientale può estendersi ai profili paesaggistici.

Il parere della Commissione ha evidenziato impatti paesaggistici significativi: eliminazione delle fasce arboreo-arbustive del terrapieno autostradale, alterazione del tessuto urbano con recettori sensibili, perdita di vegetazione e destrutturazione paesaggistica. Tali criticità non risultano debitamente ponderate dalla Soprintendenza. Ne deriva l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’autorizzazione, con condanna dell’amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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