Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sui soli accessori del credito (TAR Lombardia n. 1992 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo avente valore di giudicato vincola l’Amministrazione all’integrale soddisfacimento del diritto di credito, ma il giudizio non ha contenuto costitutivo: la sua funzione è solo di consentire il soddisfacimento di quel diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che i conteggi degli interessi legali e di mora prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, restando ferma la verifica della loro esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. L’inottemperanza agli accessori del credito, quando il capitale sia già stato corrisposto, legittima l’ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al TAR Lombardia l’esatta e integrale esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, a titolo di carta elettronica del docente per due anni scolastici, la somma di euro 500,00 all’anno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.
Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato. In vista dell’udienza camerale la ricorrente ha rinunciato alla domanda di astreinte ex art. 114 del c.p.a. e ha dato atto che l’Amministrazione aveva accreditato l’intera somma della carta, pari a euro 1.000,00. È rimasta inadempiuta la sola parte relativa agli accessori, per la quale è stata chiesta la condanna e la nomina di un commissario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato la pretesa come sorretta da titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Per la parte già soddisfatta, relativa alla carta docente, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, del c.p.a.
Sul punto centrale il Tribunale ha ribadito che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto. La sua funzione è soltanto di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da qui la conseguenza processuale: l’entità delle somme richieste, così come calcolata dalla ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali andrà verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e degli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio ha poi verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Tale intervallo, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, deve essere rispettato dalle Amministrazioni dello Stato prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è stato quindi accolto, dichiarando l’inottemperanza dell’Ente resistente e assegnando un termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo e degli ulteriori accessori di legge maturati, degli oneri di registrazione e delle spese di esame, copia e notificazione, nonché degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso. Nel caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il dirigente indicato, che assumerà le funzioni solo su istanza diretta del creditore e provvederà entro sessanta giorni, senza diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nei suoi compiti istituzionali. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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