Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su carta docente (TAR Lombardia n. 3920 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore può ottenere il soddisfacimento del diritto già accertato dal titolo esecutivo, senza che il giudice amministrativo ne ridetermini il contenuto costitutivo. L’entità della somma indicata dal ricorrente non è vincolante per l’Amministrazione: la misura e la decorrenza degli interessi vanno verificate secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’azione per il recupero coattivo è ammissibile. Accertata l’inottemperanza, il giudice assegna all’Amministrazione un termine per il pagamento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.500,00, oltre spese legali distratte ai difensori antistatari. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione in data 15.07.2024.

Non essendo intervenuto alcun pagamento, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo di ordinare al Ministero di conformarsi al giudicato, di nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia e di condannare l’Amministrazione alle spese di causa con distrazione in favore dei patroni antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Essa si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Collegio ha poi precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto alla funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.

Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. Il capitale residuo e gli interessi dovranno essere verificati nella misura e nella decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con riferimento agli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Tribunale ha quindi verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Decorso tale intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo, l’azione per il recupero coattivo può essere avviata.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge, degli oneri di registrazione, delle spese di esame, copia e notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni su istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza compenso. L’Amministrazione è stata infine condannata alle spese di causa, distratte ai difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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