Payback dispositivi medici: legittimo il ripiano, giurisdizione al giudice ordinario (TAR Lazio n. 806 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, introdotto dall’art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015, costituisce misura ragionevole e proporzionata, non violando gli artt. 23, 41, 2 e 117 Cost. né i principi eurounitari di affidamento e libera concorrenza. I provvedimenti con cui le regioni approvano l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano e quantificano gli importi dovuti hanno natura di attività interamente vincolata, priva di margine discrezionale. Essi non sono espressione di potere autoritativo, ma di un accertamento tecnico-contabile sul quantum debeatur, che involge diritti soggettivi a contenuto patrimoniale. Ne deriva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con devoluzione della controversia al giudice ordinario.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, che ha certificato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, e il decreto del 6 ottobre 2022, recante le linee guida per i provvedimenti regionali di ripiano, oltre all’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e alla circolare ministeriale del 29 luglio 2019.
Con due successivi ricorsi per motivi aggiunti la società ha poi gravato i decreti con cui la Regione Siciliana ha approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del 2015, individuando gli importi dovuti. Ha inoltre impugnato gli atti con cui una regione ha rideterminato in diminuzione la quota di ripiano, applicando la riduzione al 48 per cento conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo del payback. L’art. 17, comma 1, lettera c), del d.l. n. 98 del 2011 ha introdotto il tetto di spesa per l’acquisto dei dispositivi medici, fissato al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario. L’art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015 ha poi posto a carico delle aziende fornitrici una quota crescente del ripiano: dal 40 per cento del 2015 al 50 per cento dal 2017. La legge n. 145 del 2018 ha rimodulato la disciplina, e il comma 9-bis ha affidato alle regioni la definizione degli elenchi delle aziende soggette al ripiano.
Quanto al ricorso principale, il TAR richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo conforme agli artt. 23 e 41 Cost., qualificandolo come contributo di solidarietà giustificato dalla razionalizzazione della spesa sanitaria. La Corte costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività e dell’affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell’esistenza del tetto e del conseguente obbligo di ripiano.
Il Collegio fa propria tale impostazione. La società ricorrente, come gli altri operatori, avrebbe potuto e dovuto assumere la misura del tetto nazionale quale parametro di riferimento, tanto più che l’Accordo del 2019 ha confermato il tetto regionale nella stessa misura del 4,4 per cento. Il payback resta estraneo alle procedure di evidenza pubblica: non incide sull’entità della fornitura né sul prezzo finale, ma opera ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori, in modo non imprevedibile. Le censure di violazione del diritto eurounitario sono quindi infondate.
Sui ricorsi per motivi aggiunti, il TAR rileva il difetto di giurisdizione. Le regioni, nel dare attuazione al comma 9-bis, svolgono un’attività meramente tecnico-contabile e riepilogativa: verificano la coerenza del fatturato e compilano l’elenco delle aziende con gli importi dovuti, secondo quote già fissate ex lege. Si tratta di attività interamente vincolata, priva di discrezionalità, che non implica spendita di potere autoritativo. Ne sorge un rapporto obbligatorio in cui la società è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo. La controversia appartiene pertanto al giudice ordinario, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 28429 del 2022. La qualificazione dell’atto come “provvedimento” e l’indicazione della sua impugnabilità davanti al giudice amministrativo non mutano la natura della situazione giuridica azionata.
Il ricorso principale è dunque respinto; i motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.