Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1750 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Grava sull’Amministrazione che eccepisca fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto accertato nel titolo l’onere di provarne l’avvenuto verificarsi, secondo il criterio generale dell’art. 2697 cod. civ.. La mera prospettazione che le somme dovute siano “in liquidazione” non integra prova dell’adempimento e non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di dare integrale esecuzione al giudicato. Il termine assegnato all’Amministrazione decorre dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della sentenza a cura di parte.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 1194 del 19.9.2025, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad attribuirle l’importo di € 3.022,41 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il titolo, notificato in forma esecutiva, è passato in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione. Il Ministero, costituitosi in giudizio, ha depositato una nota con cui ha riferito l’avvenuto pagamento del capo relativo alle spese legali e la messa in liquidazione della sorte capitale. La ricorrente ha contestato di non aver ancora ricevuto quanto dovutole a titolo di capitale, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma per ogni ritardo nell’esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione. Trattandosi di sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il provvedimento rientra nella categoria di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che ammette il giudizio di ottemperanza. È risultato rispettato il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello per il deposito del ricorso stabilito dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.

Quanto all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, è stata documentata l’avvenuta notificazione della sentenza all’Amministrazione resistente presso l’indirizzo proprio.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che il Ministero non ha contestato specificamente il titolo esecutivo né la sua idoneità all’esecuzione, e non ha comprovato l’avvenuto pagamento, limitandosi ad affermare che le somme sarebbero in liquidazione. In applicazione del principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., è stata dichiarata la sussistenza dell’obbligo giuridico di dare integrale esecuzione al titolo.

Il Collegio ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della sentenza a cura di parte. Ha respinto la richiesta di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendo che la nomina del commissario assicuri già il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli.

Per il caso di persistente inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, che darà corso al pagamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Il commissario non avrà diritto ad alcun compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero resistente, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015. Le spese di lite sono state liquidate in € 600,00, oltre oneri di legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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