Rigetto della domanda risarcitoria per responsabilità dei magistrati e condanna ex art. 96 cod. proc. civ. per ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. 3 n. 12180 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi della legge n. 117 del 1988, la responsabilità civile dei magistrati è configurabile solo in presenza di dolo o colpa grave, il cui onere di allegazione grava sull’attore. Il motivo di ricorso per cassazione che non censuri specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile, risolvendosi in una mera richiesta di diversa ricostruzione del fatto. Il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 cod. proc. civ., avendo natura accessoria, non integra un’ipotesi di reciproca soccombenza e non può giustificare la compensazione delle spese di lite ex art. 92 cod. proc. civ.. La proposizione di un’impugnazione inammissibile, determinando un uso abusivo del processo, legittima la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., la cui natura è quella di una sanzione di carattere pubblicistico che richiede unicamente l’accertamento di una condotta processualmente abusiva.
Il Fatto
Nel corso di un procedimento penale, la Procura della Repubblica dispose il sequestro probatorio di alcuni beni in danno di una donna, inclusi due assegni circolari. Dopo il dissequestro di uno di essi, la provvista era stata erroneamente intestata al Fondo Unico Giustizia dall’istituto di credito emittente, che aveva interpretato la misura come un sequestro preventivo. Lo svincolo della somma avvenne solo successivamente, rendendo l’assegno nuovamente incassabile.
La donna, ritenendo l’omissione ascrivibile ai magistrati o al personale amministrativo, convenne in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Giustizia per ottenere il risarcimento dei danni. Le amministrazioni resistettero, proponendo anche domanda riconvenzionale per responsabilità processuale aggravata. Il Tribunale rigettò entrambe le domande, condannando l’attrice alla rifusione delle spese e al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.; la Corte d’appello confermò la decisione.
La Motivazione della Corte
Nel dichiarare l’inammissibilità del primo motivo, la Corte osserva che la sentenza impugnata aveva ascritto l’errore esclusivamente all’istituto bancario, il quale aveva male interpretato la natura del provvedimento. Il sequestro probatorio non determina la trasmissione delle somme al Fondo Unico Giustizia, con la conseguenza che, in caso di dissequestro, la restituzione all’avente diritto non richiede alcun adempimento di cancelleria. Il motivo non attinge questa ratio decidendi e si risolve in una sollecitazione a una diversa ricostruzione fattuale, attività estranea al giudizio di legittimità; inoltre, non viene allegato il presupposto del dolo o della colpa grave, indefettibile per la responsabilità ex legge n. 117 del 1988.
Il secondo motivo, relativo al regolamento delle spese, non supera lo scrutinio di ammissibilità ex art. 360-bis cod. proc. civ., in quanto il rigetto della domanda riconvenzionale ex art. 96, primo comma, cod. proc. civ. non configura una soccombenza reciproca. Viene richiamato il consolidato orientamento, espresso da Cass. n. 26286 del 2025 e Cass. n. 18036 del 2022, per cui la condanna ex art. 96 cod. proc. civ. non può giustificare la compensazione delle spese.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese, limitate a quelle eventualmente prenotate a debito. Rileva poi la natura temeraria dell’impugnazione, che ha realizzato un uso abusivo del processo, ponendosi in incompatibilità con i principi di ragionevole durata e di tutela effettiva; per tale profilo dispone la condanna al pagamento di una somma equitativa in favore della controricorrente e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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