Domanda di risarcimento e principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass. civ. Sez. 3 n. 1785 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di illiceità di una condotta è una valutazione giuridica e non di fatto. Ne segue che, nel giudizio di danno, il giudice può accogliere la domanda qualora ritenga illecita qualsiasi attività del convenuto ritualmente allegata e debitamente provata, a nulla rilevando che l’attore avesse ravvisato l’illiceità in un diverso atto o fatto. La domanda di restituzione della disponibilità di un immobile, anche se proposta come risarcimento in forma specifica, implica la domanda di riduzione in pristino. La relativa richiesta, se formulata lite pendente, costituisce mera precisazione e non domanda nuova. Il provvedimento di revoca della confisca non fa venire meno l’interesse alla riduzione in pristino, potendo valere come titolo esecutivo per il rilascio ma non per l’esecuzione di un facere.
Il Fatto
Il proprietario di un terreno convenne in giudizio il Comune, chiedendone la condanna alla restituzione del fondo e al risarcimento del danno per la sua indisponibilità. La domanda era fondata sull’illegittima attività edilizia autorizzata dall’amministrazione, che aveva determinato la successiva confisca penale dell’area. Nel corso del giudizio di primo grado, la confisca venne revocata.
Il Tribunale condannò il Comune al risarcimento del danno da indisponibilità del suolo per il periodo successivo alla pronuncia della Corte EDU, che aveva dichiarato illegittima la confisca non preceduta dall’accertamento della colpa del proprietario. La Corte d’appello, adita dal Comune, ha invece dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ritenendo che il Tribunale avesse accolto la domanda per una ragione diversa da quella prospettata dall’attore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, censurando l’affermazione della Corte territoriale circa la dedotta extrapetizione del Tribunale. Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ha chiarito la Corte, non implica una minuziosa sovrapponibilità di ogni capo della decisione con la domanda. Il divieto di pronunciare ultra o extra petita impedisce al giudice di decidere su un’azione diversa, di attribuire un bene diverso da quello richiesto o di fondare la decisione su fatti non ritualmente introdotti. Non osta invece alla qualificazione giuridica della domanda in modo diverso da quello prospettato dalle parti, né alla ricostruzione dei fatti alla luce delle prove acquisite, purché il risultato resti nell’ambito della domanda.
Nel caso di specie, l’attore aveva dedotto nell’atto introduttivo fatti come la proprietà del terreno e la perdita della sua disponibilità per fatto del Comune. La condanna al risarcimento per la perdurante detenzione illegittima del fondo si fonda sugli stessi fatti allegati a sostegno della domanda di restituzione. Quel che è mutato tra domanda e sentenza è solo la ragione giuridica della illiceità della condotta, ravvisata dal Tribunale nella condotta successiva alla confisca anziché in quella a monte. Tale evenienza è espressamente consentita, applicando il principio per cui il giudice può accogliere la domanda per ragioni giuridiche diverse da quelle enunciate, purché basate su fatti espressamente prospettati e risultanti dagli atti.
La Corte ha poi ritenuto fondato anche il terzo motivo, relativo alla cessazione della materia del contendere sulla domanda di riduzione in pristino. La richiesta di restituzione del fondo, avanzata sin dall’atto di citazione e precisata con le successive memorie, implica logicamente quella di ripristino dello stato dei luoghi. La revoca della confisca, se ha soddisfatto l’interesse al rilascio dell’immobile, non ha invece inciso sull’interesse alla rimozione delle opere realizzate dal Comune, che richiede un titolo esecutivo per un facere. Il provvedimento di revoca della confisca, infatti, non può essere utilizzato per ottenere l’esecuzione di un obbligo di fare, essendo limitato all’ordine di rilascio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.