Prescrizione decennale del risarcimento per mancata attuazione delle direttive sui medici specializzandi (Cass. civ. Sez. 3 n. 11411 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da mancata o tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia di adeguata remunerazione dei medici frequentatori di corsi di specializzazione, sorto in favore dei soggetti che avevano maturato i necessari requisiti tra il 1° gennaio 1983 e l’anno accademico 1990-1991, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999. Le incertezze giurisprudenziali in ordine alla giurisdizione, alla natura dell’azione esperibile e alla legittimazione passiva non valgono a differire il termine, né assumono rilievo le questioni relative all’individuazione della remunerazione adeguata successivamente alla aestimatio operata dal legislatore del 1999. Il ricorso per cassazione che riproponga le medesime questioni, infrangendosi su un orientamento nomofilattico consolidato, è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., con conseguente condanna anche ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. per abuso del processo.
Il Fatto
Un gruppo di medici, che avevano frequentato corsi di specializzazione tra il 1979 e il 1995, convenne in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri competenti, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata attuazione delle direttive europee in materia di adeguata remunerazione per la frequenza dei corsi. Il Tribunale di Roma rigettò le domande, anche per intervenuta prescrizione, e la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 23 giugno 2024, confermò il rigetto. I medici hanno quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, contestando la decorrenza del termine di prescrizione individuato dal giudice del merito.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., in quanto il provvedimento impugnato si è conformato al consolidato orientamento nomofilattico in materia. Tale orientamento, di cui si ripercorrono le tappe essenziali a partire da Cass. n. 1917 del 2012, individua il dies a quo della prescrizione decennale nella data del 27 ottobre 1999, in corrispondenza dell’entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370/1999.
La Corte ha rimarcato che la norma del 1999 ha rappresentato il momento in cui gli aventi diritto, esclusi dal beneficio, hanno acquisito la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato ulteriori atti di adempimento alla normativa europea. Da quel momento, la pretesa risarcitoria è divenuta azionabile e il termine prescrizionale ha iniziato a decorrere.
Quanto agli argomenti difensivi diretti a radicare un’incertezza sulla decorrenza, la Corte li ha ritenuti infondati: la questione della giurisdizione non incide sulla consapevolezza della lesione, potendo l’inerzia essere interrotta anche con atti stragiudiziali; la natura dell’azione non ha riflesso sulla maturazione del termine, attesa l’ampia durata decennale; la legittimazione passiva dello Stato era ragionevolmente desumibile già dalla normativa del 1999. La Corte ha escluso altresì che la direttiva n. 93/16 abbia introdotto nuovi obblighi sulla misura della borsa di studio, non essendo individuabile alcun momento successivo al 1999 in cui si sarebbe stabilita una remunerazione adeguata quale unica recettiva della disciplina unionale.
La Corte ha infine respinto l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, non emergendo un potenziale contrasto con il principio di effettività, e ha reputato la soluzione adottata compatibile con i principi della CEDU in tema di diritto di accesso al tribunale e di applicazione non formalistica delle norme procedurali. La reiterazione di censure contrarie a un diritto vivente consolidato ha integrato gli estremi dell’abuso del processo, giustificando la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. oltre alla refusione delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.