Autotutela edilizia, rileva il termine di diciotto mesi decorrente dalla SCIA (TAR Lombardia n. 2975 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di SCIA edilizia, il potere di verifica e di autotutela dell’amministrazione è soggetto a un termine perentorio di diciotto mesi decorrente dalla presentazione della segnalazione. Decorso tale termine, la situazione soggettiva del segnalante si consolida definitivamente e l’amministrazione è priva di poteri, con la conseguenza che si estingue anche l’interesse legittimo pretensivo del terzo all’esercizio del controllo. L’istanza del terzo volta a sollecitare le verifiche non riapre il termine, né può fondarsi su un interesse pubblico concreto e attuale che l’amministrazione abbia omesso di valutare. Resta salva, per il terzo, la diversa tutela risarcitoria per il mancato esercizio del doveroso potere di verifica.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di un appartamento residenziale in Milano, lamenta che l’immobile confinante sia stato oggetto di un intervento di ristrutturazione con sopraelevazione che, superando la sagoma dell’edificio adiacente, pregiudicherebbe la visuale, l’aerazione e la luminosità della sua proprietà e il corretto inserimento paesaggistico nel contesto a cortina.
Con istanza del 1 luglio 2021 il ricorrente ha chiesto al Comune di attivare i poteri inibitori e ripristinatori sulle pratiche edilizie relative all’intervento. Il Comune ha riscontrato con il provvedimento impugnato, escludendo i profili di illegittimità dedotti e rilevando, in ogni caso, il consolidamento dei titoli edilizi e l’insussistenza di un interesse pubblico attuale all’autotutela. Da qui il ricorso per l’annullamento del diniego e la condanna al risarcimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso nel merito, ritenendo assorbita l’eccezione di irricevibilità. Il provvedimento impugnato è plurimotivato: oltre all’insussistenza dei vizi dedotti, il Comune ha negato l’autotutela per l’avvenuto decorso del termine ragionevole e per la mancanza di un interesse pubblico concreto e attuale.
Il Giudice ricostruisce il quadro dei titoli. La SCIA n. 7988/2020, unico titolo rispetto al quale il controllo era ancora tempestivo, aveva ad oggetto esclusivamente opere interne, estranee alle contestazioni urbanistiche formulate. Il titolo che ha autorizzato la sopraelevazione contestata è invece la SCIA del 23 luglio 2019, rispetto alla quale l’istanza del 1 luglio 2021 è successiva alla scadenza del termine di diciotto mesi.
Su questo punto il Tribunale richiama i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 45 del 2019: decorsi i termini, la situazione del segnalante si consolida definitivamente nei confronti dell’amministrazione, ormai priva di poteri, e quindi anche del terzo, il cui interesse legittimo pretensivo si estingue. Il vulnus del terzo va affrontato in una prospettiva sistemica, attivando gli strumenti alternativi previsti dall’ordinamento, tra cui l’azione risarcitoria.
La Corte richiama inoltre Cons. Stato sez. IV n. 5339 del 2021, che conserva rilievo solo quando il potere sia stato effettivamente esercitato entro il termine. Nel caso di specie, il lungo tempo trascorso tra il deposito della SCIA e l’istanza di verifica impedisce di applicare tale correttivo. Il motivo relativo alla falsa rappresentazione delle tavole progettuali è poi dichiarato inammissibile, perché formulato per la prima volta nella memoria di replica e non oggetto dell’istanza.
Infine, l’infondatezza dell’annullamento travolge la domanda risarcitoria, difettando l’ingiustizia del danno e la prova della colpa dell’amministrazione, a fronte di una disciplina urbanistica complessa e di un’interpretazione dell’art. 87 del R.E.C. plausibile, pur se non condivisa sul piano letterale. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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