Ottemperanza e condanna della ASL al pagamento di somme e terapie ABA (TAR Puglia n. 648 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che non dimostri di aver dato esecuzione al giudicato che la condanna a erogare una prestazione sanitaria in via diretta è tenuta a rimborsare i costi sostenuti dal privato per l’acquisto delle terapie, ove comprovati da regolare documentazione. La prescrizione medica che non rechi alcun limite temporale non perde efficacia per il solo fatto che sia previsto un controllo a distanza di tempo. Costituisce debito di valuta, non di valore, quello relativo a spese sostenute successivamente alla sentenza di condanna e, come tale, non è suscettibile di rivalutazione monetaria.

Il Fatto

Il Tribunale di Taranto aveva condannato l’Azienda Sanitaria Locale a erogare a un minore il trattamento riabilitativo con metodo ABA e logopedia, nonché a corrispondere ai genitori la somma di euro 54.164,05 per le spese già sostenute. Rimasta inerte l’amministrazione, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna al pagamento delle somme liquidate, di quelle maturate per le fatture successive e di quelle ulteriori emesse dopo la proposizione del ricorso, con nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato l’inutilizzabilità processuale delle memorie e della documentazione depositate dall’amministrazione in data 23.3.2026 alle ore 17:32, in quanto il termine di quindici giorni liberi per il deposito di memorie era già decorso alle ore 12:00 del medesimo giorno.

Nel merito, il TAR ha rilevato che l’ASL non aveva fornito alcuna prova dell’avvenuta esecuzione della sentenza, né alcuna circostanza idonea a giustificare l’inadempimento. Le contestazioni circa la mancata prova delle spese sono state ritenute generiche, mentre i ricorrenti avevano prodotto regolari fatture rilasciate dall’ente che aveva erogato il trattamento, dalle quali risultavano la tipologia della terapia, la mensilità di riferimento, l’esborso e l’attestazione dell’avvenuto pagamento.

Quanto alle prestazioni future, l’amministrazione non ha dimostrato di aver indirizzato i ricorrenti verso strutture pubbliche o convenzionate, né di aver rimborsato i costi delle terapie. Il Collegio ha inoltre escluso che la prescrizione medica fosse venuta meno, non indicando alcun limite temporale e non potendo il mero richiamo a un “controllo” dopo dodici mesi implicarne la scadenza.

Accolta l’azione, la ASL è stata condannata a corrispondere la somma di euro 54.164,05, con interessi e rivalutazione, e l’ulteriore somma di euro 20.012,25 per le spese successive al deposito del ricorso, con i soli interessi legali. È stata invece respinta la domanda di rivalutazione monetaria su quest’ultima somma, trattandosi di debito di valuta, nonché la richiesta di penalità di mora, considerate le difficoltà economiche e i vincoli di bilancio dell’amministrazione. Le spese di lite sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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