Carta del docente ai docenti precari: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Liguria n. 991 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce al docente precario il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione è idonea a costituire titolo esecutivo per il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo qualora l’amministrazione non provveda spontaneamente all’esecuzione. Il giudice dell’ottemperanza, accertato l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, non può limitarsi a un accertamento meramente formale, ma deve ordinare all’amministrazione di provvedere all’esecuzione del giudicato. Ove l’amministrazione resti ulteriormente inerte, il giudice nomina un commissario ad acta che provvede in sostituzione dell’amministrazione, entro un termine fissato nella sentenza.
Il Fatto
Tre docenti, in forza di sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, del 29.05.2025, avevano ottenuto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare loro la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici indicati in ricorso, con accredito delle relative somme. L’amministrazione, tuttavia, non aveva dato esecuzione al titolo esecutivo. Le docenti hanno quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Liguria, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’amministrazione non aveva formulato contestazioni nel merito e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997.
Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti e l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto di ricorso.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, che dovrà provvedere, nel successivo termine di giorni trenta, all’esecuzione della sentenza in sostituzione dell’amministrazione.
Quanto alle spese, il Collegio ha seguito la regola della soccombenza, liquidandole in complessivi euro 500,00, anche in ragione del carattere seriale della controversia e dell’assimilazione, a questi fini, del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive mobiliari, come già affermato da Cons. di Stato, III, 25.3.2016, n. 1247.
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Nota della Redazione
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