Autotutela non doverosa su VIA e AIA dopo sentenza penale non definitiva (TAR Lazio n. 701 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato amministrativo che ha definitivamente accertato la legittimità della VIA e dell’AIA prevale sugli esiti di una sentenza penale di primo grado, non ancora definitiva, che abbia ravvisato la violazione del dovere di astensione del dirigente che ha emanato gli atti. Da tale sopravvenienza non discende un obbligo di autotutela doverosa, restando l’annullamento d’ufficio espressione di un ampio potere discrezionale, condizionato dalla inoppugnabilità dei titoli, dal lungo tempo trascorso e dallo stato avanzato dei lavori. La rinuncia unilaterale alla AIA non ne comporta la cessazione ipso iure, dovendo l’amministrazione dare preminenza all’interesse pubblico alla chiusura del ciclo dei rifiuti e all’autosufficienza dell’A.T.O.

Il Fatto

Il Comune ricorrente diffidava la Regione a esercitare l’autotutela su VIA e AIA rilasciate a una società per l’ampliamento di una discarica. La richiesta si fondava su una sentenza penale di primo grado che aveva accertato la violazione del dovere di astensione da parte del dirigente regionale, e sulla nota con cui la società aveva dichiarato di rinunciare all’AIA.

La Regione riscontrava negativamente la diffida. Avverso tale nota il Comune proponeva ricorso, esteso poi con motivi aggiunti alla successiva determinazione di proroga della VIA.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità: il provvedimento impugnato non è meramente confermativo, perché adottato all’esito di una nuova istruttoria su un quid novi, costituito dalla sentenza penale. Si tratta quindi di conferma in senso proprio, autonomamente lesiva.

Nel merito, sul primo motivo, il Tribunale rileva che VIA e AIA sono divenute inoppugnabili, essendosi formato il giudicato amministrativo che ne ha accertato la legittimità. La sentenza penale è di primo grado e non definitiva, e il giudice penale non è competente a sindacare la legittimità degli atti amministrativi.

Non sussiste dunque alcuna ipotesi di autotutela doverosa. L’art. 21-nonies l. n. 241/1990 impone di valutare il tempo trascorso e lo stato avanzato dei lavori, che la Regione ha correttamente ponderato.

Sul secondo motivo, la dichiarazione di rinuncia all’AIA, limitata alla realizzazione del bacino, non ne comporta la cessazione ipso iure. L’AIA è atto complesso; di fronte all’interesse privato prevale quello pubblico alla chiusura del ciclo dei rifiuti e all’autosufficienza dell’A.T.O. La Regione ha anzi diffidato la società alla ripresa dei lavori.

Quanto ai motivi aggiunti, l’art. 25, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 non richiede, ai fini della proroga della VIA, la prova di impedimenti insuperabili né la riedizione integrale del procedimento. Il provvedimento risulta adeguatamente motivato con la necessità di attendere la definizione del contenzioso. Infondato è anche il motivo sull’ordinanza provinciale, posto che il Consiglio di Stato ha escluso la riconducibilità del superamento dei valori soglia all’esercizio dell’impianto. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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