Cumulo pensione indiretta e redditi: rileva l’anno di percezione del trattamento (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 472 del 15.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cumulabilità della pensione ai superstiti con altri redditi, ai sensi dell’art. 1, comma 41, l. n. 335/1995 e dell’art. 35, comma 8, d.l. n. 207/2008, l’annualità di riferimento per valutare il superamento del limite è quella di percezione del trattamento pensionistico, mentre i redditi di natura diversa da considerare sono quelli conseguiti nell’anno precedente. Ne consegue che l’indebito relativo al trattamento erogato nel 2020 si determina sui redditi diversi del 2019, e quello del 2021 sui redditi diversi del 2020. L’esclusione del limite di cumulabilità opera, nel nucleo familiare con figlio studente universitario, fino al completamento degli studi e non oltre il ventiseiesimo anno di età, con la conseguenza che il recupero è legittimo solo per il periodo successivo al conseguimento del titolo.
Il Fatto
La ricorrente è titolare di pensione indiretta erogata dall’Inps dal 1° giugno 2017, a seguito del decesso del coniuge. Il trattamento era ripartito con la figlia universitaria fino al termine legale degli studi e comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età. Con due provvedimenti, dell’ottobre 2022 e dell’ottobre 2023, l’Istituto ha comunicato il superamento del limite di cumulo dei redditi e ha quantificato un indebito, rispettivamente di euro 3.707,78 e di euro 6.043,33, da recuperare mediante rate mensili.
Avverso entrambi i provvedimenti la ricorrente ha proposto ricorso amministrativo, rigettato dall’Inps con comunicazione del febbraio 2024, e quindi ha adito la Corte, chiedendo l’annullamento degli atti e la restituzione delle somme trattenute. Ha sostenuto che l’esclusione del limite di cumulabilità operava fino al 28 maggio 2020, data di conseguimento della laurea magistrale della figlia contitolare, con conseguente erroneità del recupero per il 2019 e parziale erroneità di quello per il 2020.
La Motivazione della Corte
Il giudizio ha ad oggetto il recupero dell’indebito sul trattamento pensionistico indiretto per il superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi previsti dalla tabella F allegata alla l. n. 335/1995. La Corte ha ritenuto il ricorso infondato, definendo la controversia in sede cautelare con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5, c.g.c., per la completa instaurazione del contraddittorio e la sussistenza dei requisiti ivi previsti.
Il collegio ha richiamato l’art. 1, comma 41, l. n. 335/1995, secondo cui gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti della tabella F, e i limiti non si applicano quando il beneficiario fa parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti o inabili. Ha poi richiamato l’art. 35, comma 8, d.l. n. 207/2008, che individua il reddito di riferimento in quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente, salvo i redditi da prestazione conseguiti nello stesso anno.
Da tali disposizioni la Corte ha tratto il criterio di calcolo: rilevano i redditi da pensione dell’anno al quale si riferisce la valutazione del superamento del limite, mentre per i redditi di natura diversa devono considerarsi quelli conseguiti nell’anno precedente. Il collegio ha richiamato, sul punto, Sez. Lazio, sent. n. 77/2023. Ha inoltre ribadito, come non contestato, che l’esclusione del limite opera, tra le altre ipotesi, in presenza di figlio maggiorenne studente universitario, fino al completamento degli studi, e nella specie fino al 28 maggio 2020, data della laurea.
Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto corretta la determinazione degli indebiti. Il provvedimento del 21 ottobre 2022 riguarda il trattamento percepito dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e ha considerato i redditi diversi del 2019; in quel calcolo l’Inps ha tenuto conto della non applicabilità del limite fino alla data della laurea, Come confermano gli importi, inferiori a quelli dell’anno successivo a fronte di redditi analoghi. Il provvedimento del 23 ottobre 2023 riguarda il trattamento del 2021, rispetto al quale l’esclusione non operava per l’intera annualità.
La ricorrente ha quindi errato nel riferire il recupero alle annualità 2019 e 2020, anziché 2020 e 2021, attribuendo rilievo all’anno di riferimento dei redditi diversi considerati nel conteggio. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..
Nota della Redazione
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