Il silenzio-assenso ex art. 44 CCE prevale sul diniego di competenza del SUAP per l’installazione di SRB (TAR Molise n. 87 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declinatoria di competenza da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive, che si risolva in una mera dichiarazione formale e non in una valutazione di merito sfavorevole sull’istanza, non è idonea a impedire la formazione del silenzio-assenso ex art. 44, comma 10, del D.Lgs. n. 259/2003, ove entro il termine perentorio di sessanta giorni non intervenga un diniego sostanziale. Il titolo abilitativo tacito può perfezionarsi anche per una domanda non conforme alla normativa sostanziale, ferma restando l’amministrazione nella possibilità di esercitare i poteri di autotutela. La realizzazione di una stazione radio base non rientra tra le esclusioni di cui all’art. 2 d.P.R. n. 160/2010, restando la competenza del SUAP al ricevimento dell’istanza e all’avvio del procedimento unico. La disposizione dell’art. 4, comma 7-bis, della legge n. 95/2024, per gli interventi del Piano “Italia 5G”, prevale sui regolamenti comunali che limitino la localizzazione degli impianti.
Il Fatto
La società, mandataria di un raggruppamento con altri operatori, risultava aggiudicataria di un lotto per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete 5G in aree a fallimento di mercato, con finanziamenti pubblici connessi al P.N.R.R. In data 4 aprile 2025 presentava allo SUAP di un’associazione di comuni un’istanza unica, ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003, per l’installazione di una stazione radio base, notiziando le altre amministrazioni interessate. Il SUAP, con nota del 9 aprile 2025, dichiarava la propria incompetenza archiviando la pratica, posizione confermata l’8 maggio 2025. Il comune, con successiva nota del 12 giugno 2025, confermava l’atto, indicando la necessità di inoltrare la pratica allo sportello unico per l’edilizia e prospettando la valutazione di un’area alternativa. La società impugnava gli atti, chiedendo l’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, disposta l’estromissione delle amministrazioni statali e della Regione, ritiene ammissibile l’azione di accertamento del silenzio-assenso, in conformità all’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2011, e riconosce la fondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti. In primo luogo, il Collegio chiarisce che il SUAP era munito della competenza a ricevere l’istanza, poiché la realizzazione di una stazione radio base non rientra tra le esclusioni previste dall’art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 160/2010, che riguardano le infrastrutture strategiche disciplinate dal codice dei contratti pubblici, come già precisato dalla giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. V, n. 560/2025 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 3727/2025). La declinatoria di competenza è quindi illegittima.
Quanto al merito, la Corte osserva che, ai sensi dell’art. 44, comma 10, del D.Lgs. n. 259/2003, l’istanza si intende accolta se entro il termine perentorio di sessanta giorni non sia stata comunicata una determinazione decisoria o un parere negativo. Nel caso di specie, le note del SUAP si risolvono in una mera declinatoria formale di competenza e non in una valutazione di merito sfavorevole, non essendo quindi idonee a precludere la formazione del titolo per silentium. L’inerzia dell’amministrazione, che aveva tutti gli elementi per decidere, determina l’accoglimento tacito dell’istanza, anche in presenza di una domanda non pienamente conforme alla disciplina sostanziale.
Il Collegio esclude che possano ostare alla formazione del silenzio-assenso le carenze documentali o la difformità rispetto al regolamento comunale, richiamando il principio per cui l’istituto del silenzio-assenso risponde a una valutazione legale tipica, che può essere superata solo con l’esercizio dei poteri di autotutela ex artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990. Viene inoltre evidenziato il particolare favor per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica, con procedure semplificate, e la portata derogatoria dell’art. 4, comma 7-bis, della legge n. 95/2024, che per gli interventi del Piano “Italia 5G” prevale sulla pianificazione comunale.
La Corte dichiara, pertanto, l’intervenuta formazione dell’autorizzazione tacita ai sensi dell’art. 44, comma 10, del CCE, assorbendo le ulteriori censure relative all’illegittimità della nota comunale, che risulta comunque viziata per aver confermato la posizione del SUAP e per aver espresso una posizione negativa basata su un regolamento comunale derogabile. Il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti, con annullamento dei provvedimenti impugnati e accertamento del silenzio-assenso, mentre le spese sono compensate per la novità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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