Illegittimità della sovrapposizione tra classificazione degli ippodromi e calendario corse: le associazioni di categoria difettano di legittimazione (TAR Lazio n. 13503 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto amministrativo generale che definisce i criteri per la formazione del calendario delle corse ippiche non è censurabile da associazioni di categoria per la mera contestazione astratta della scelta tecnica, difettando le stesse di legittimazione e di interesse concreto ed attuale. Il calendario delle corse è l’esito di un procedimento programmatorio nel quale la classificazione degli ippodromi costituisce solo uno dei parametri, concorrendo con una pluralità di criteri economici, tecnici ed organizzativi. L’Amministrazione non è tenuta a recepire le osservazioni procedimentali, essendo sufficiente che il contesto complessivo dell’atto consenta di ritenere valorizzato il contributo partecipativo.
Il Fatto
Le associazioni rappresentative delle società di corse impugnavano il decreto del Capo Dipartimento del MASAF recante i criteri per il calendario delle corse ippiche 2026 e, con motivi aggiunti, il successivo decreto di approvazione del calendario. Deducevano la violazione del modello di classificazione degli ippodromi approvato nel dicembre 2024, assumendo che i nuovi criteri — rating delle corse, numero medio dei cavalli partiti, peculiarità territoriali — avrebbero alterato e sovvertito i risultati della classificazione, attribuendo un peso percentuale talmente ampio da relegare il criterio principale a un ruolo marginale.
L’Amministrazione eccepiva il difetto di legittimazione attiva delle associazioni, trattandosi di atti generali; deduceva inoltre l’inammissibilità per genericità delle censure e, nel merito, la correttezza della scelta tecnica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato le recenti decisioni della Sezione che, in fattispecie analoghe, hanno accolto i gravami di singole società di gestione di ippodromi, valorizzando l’esigenza di un collegamento intelligibile tra i criteri dichiarati e gli effetti concreti degli atti. Tuttavia, ha rilevato che il giudizio odierno presenta caratteri differenti: le ricorrenti non agiscono quali gestori di singoli impianti né articolano censure riferite a posizioni individuali, ma prospettano una lesione che investe il piano generale dell’organizzazione del settore ippico.
Sotto il profilo della legittimazione, la Corte ha ritenuto fondata l’eccezione dell’Amministrazione: la pretesa delle associazioni non mira ad ottenere una diversa attribuzione di giornate di corsa in favore di uno specifico ippodromo, né una diversa collocazione nella graduatoria classificatoria. L’interesse fatto valere attiene alla corretta definizione delle regole generali del sistema, ma tale interesse non è sufficiente a radicare la legittimazione a ricorrere avverso un atto amministrativo — come il calendario nazionale delle corse — che costituisce atto generale a contenuto normativo, non atto collettivo o recettizio (cfr. Cons. Stato, n. 1111/2020).
Quanto al primo motivo, relativo al difetto di partecipazione e di motivazione, il Collegio lo ha dichiarato infondato in fatto: risultano in atti due note delle associazioni con le quali sono state dedotte in sede procedimentale le medesime ragioni di critica al modello. L’Amministrazione ha così reso concreto il coinvolgimento delle associazioni in tempo utile per una effettiva ponderazione, senza che sussista un obbligo di puntuale disamina delle osservazioni non recepite.
Nel merito, la Corte ha condiviso la tesi dell’Amministrazione secondo cui il decreto del 30 luglio 2025 configura il calendario delle corse non come risultato automatico della classificazione degli ippodromi, ma come esito di un procedimento programmatorio complesso. L’art. 4 del decreto individua parametri quantitativi e qualitativi — rating delle corse, media dei cavalli partiti, classificazione, fattori correttivi territoriali — che concorrono alla determinazione finale, in un sistema che non attribuisce alla classificazione un rilievo assorbente. La scelta operata dall’Amministrazione non è censurabile per il solo fatto di non adottare i criteri proposti dalle associazioni.
Infine, i motivi aggiunti sono stati ritenuti genericamente formulati: le ricorrenti paventano che gli atti sopravvenuti attualizzerebbero i vizi denunciati, ma non indicano alcun caso concreto nel quale l’espunzione dei criteri contestati o l’inserimento delle proposte formulate avrebbe comportato una diversa posizione degli ippodromi aderenti. La particolare novità e complessità della fattispecie ha giustificato la compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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