Autovelox approvato ma non omologato: accertamento illegittimo (Cass. civ. Sez. II n. 12924 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di violazioni del codice della strada per superamento dei limiti di velocità, è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato. La preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, poiché la citata disposizione e l’art. 192 del d.P.R. n. 495 del 1992 configurano procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse. La sussistenza della periodica taratura non supplisce al difetto di omologazione, trattandosi di requisito ulteriore e distinto. Le circolari ministeriali che avallano una possibile equipollenza tra i due procedimenti non hanno influenza sul piano interpretativo, a fronte di una chiara esegesi basata sulle fonti normative primarie.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato davanti al Giudice di pace tredici verbali di accertamento per superamento dei limiti di velocità, elevati dalla polizia municipale con apparecchiatura automatica autovelox, con applicazione di sanzioni pecuniarie e decurtazione di punti dalla patente di guida. A fondamento dell’opposizione ha dedotto che lo strumento era stato approvato e sottoposto a taratura periodica, ma non era stato omologato.
Il Giudice di pace ha respinto la domanda. Il Tribunale, in sede di appello, ha confermato la decisione, ritenendo che ciò che rileva non sia la distinzione tra approvazione e omologazione, essendo sufficiente la prima, e che decisiva sia la periodica taratura, nella specie effettuata presso un centro accreditato. Avverso la sentenza di appello il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione centrale della equipollenza tra approvazione e omologazione degli apparecchi di rilevamento automatico della velocità. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 142 c.d.s. e dell’art. 345, comma 2, del regolamento di esecuzione, sostenendo che la sentenza impugnata, a causa di un’erronea lettura del dato normativo, ha giudicato equipollente l’approvazione del dispositivo alla sua omologazione. Il motivo è ritenuto fondato.
La Corte dichiara di voler dare continuità all’indirizzo sezionale espresso da Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18.04.2024, confermato da Cass. n. 20913 del 2024, da cui la sentenza impugnata si discosta. Secondo tale indirizzo, in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio approvato ma non debitamente omologato, perché la preventiva approvazione non è equipollente all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992. La citata disposizione e l’art. 192 del regolamento di esecuzione disciplinano procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.
Il Collegio esamina le difese del Comune controricorrente e le disattende. Non è persuasiva la tesi secondo cui non sarebbe stata impugnata l’autonoma ratio decidendi fondata sulla centralità della taratura rispetto all’omologazione: l’esistenza o meno della taratura annuale è cosa diversa e, rispetto alle difese del soggetto sanzionato, recessiva rispetto alla contemporanea necessità che l’apparecchiatura sia anche omologata. La Corte rileva inoltre che il precedente sezionale ha già esaminato e disatteso le censure in punto di violazione di norme regolamentari, che il Comune prospetta come argomento nuovo.
Quanto alla circolare n. 995 del 23 gennaio 2025 del ministero dell’interno, che — uniformandosi a un parere dell’Avvocatura Generale dello Stato — invita gli uffici a sostenere l’asserita identità tra i due procedimenti, la Corte osserva che le circolari ministeriali sono meri atti amministrativi non provvedimentali, privi di norme di diritto e contenenti solo disposizioni di indirizzo interno. Esse non possono influire sull’interpretazione, a fronte di una chiara esegesi basata sulle fonti normative primarie (nello stesso senso, Sez. 5, Ordinanza n. 23524 del 02.09.2024).
Il ricorso è pertanto accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con accoglimento dell’originaria opposizione e annullamento dei verbali impugnati. Le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione, recentemente dipanate dal precedente sezionale.
Nota della Redazione
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