Autovelox illegittimo se approvato ma non omologato (Cass. civ. Sez. II n. 20913 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento della velocità eseguito mediante apparecchio autovelox approvato ma non omologato è illegittimo. La preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è giuridicamente equipollente all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142, comma 6, d.lgs. n. 285/1992. Si tratta, infatti, di procedimenti amministrativi strutturalmente e funzionalmente diversi, sicché il verbale di contestazione fondato su un apparecchio solo approvato deve essere annullato.
Il Fatto
Un automobilista propone opposizione davanti al Giudice di pace di Milano avverso un verbale di contestazione per violazione dell’art. 142, comma 8, cod. strada per eccesso di velocità, rilevato tramite autovelox. Il Giudice di pace accoglie l’opposizione, ma il Tribunale di Milano, in sede di appello, riforma la decisione e conferma il verbale.
La parte privata ricorre allora in cassazione con cinque motivi. L’amministrazione comunale resiste con controricorso, illustrato da memoria. La questione centrale riguarda la legittimità dell’accertamento eseguito con uno strumento soltanto approvato e non omologato.
La Motivazione della Corte
La Corte, seguendo il criterio della ragione più liquida, anticipa l’esame del quarto e del quinto motivo, che risultano fondati. Essi fanno valere la questione relativa al difetto di omologazione dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità, già affrontata e risolta da una pronuncia precedente.
Per le ragioni giuridiche a fondamento del giudizio di fondatezza, il Collegio rinvia integralmente, ex art. 118, comma 1, ultima parte, disp. att. c.p.c., a Cass. n. 10505/2024. In quella sede è stato affermato il principio secondo cui è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato.
La ratio è netta: la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è giuridicamente equipollente all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142, comma 6, cod. strada. Le due fattispecie, disciplinate rispettivamente da tale norma e dall’art. 192 d.P.R. n. 495/1992, integrano procedimenti strutturalmente e funzionalmente diversi.
Il controricorrente non offre argomenti idonei a discostarsi dal precedente richiamato. Le censure formulate nella memoria difensiva, depositata in prossimità dell’adunanza camerale, erano già state respinte dalla pronuncia menzionata.
L’accoglimento del quarto e del quinto motivo determina l’assorbimento dei restanti motivi. La Corte decide nel merito e annulla il verbale di contestazione impugnato, condannando la parte controricorrente al rimborso delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate per il giudizio di appello e per quello di legittimità, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Nota della Redazione
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