Autovincolo da avviso pubblico e inefficacia del verbale di intesa sul finanziamento (TAR Calabria n. 917 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure ad evidenza pubblica finalizzate all’erogazione di contributi, l’avviso pubblico genera un autovincolo in capo all’amministrazione che ne disciplina l’azione e l’istruttoria. Un verbale di intesa bilaterale, sottoscritto con uno dei partecipanti prima del completamento della valutazione, non può derogare alla lex specialis né far sorgere l’obbligo di finanziare un progetto. Solo la graduatoria definitiva, adottata all’esito dell’istruttoria e nel rispetto dell’avviso, individua legittimamente i beneficiari. L’atto bilaterale non è qualificabile come accordo ex art. 15 l. n. 241 del 1990 e non è idoneo a fondare alcun vincolo a concedere il finanziamento. Ne consegue la legittimità del provvedimento di approvazione della graduatoria e il rigetto delle censure di contraddittorietà.
Il Fatto
Un Comune partecipava a un avviso pubblico regionale per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei Borghi. Dopo l’ammissione della domanda, con decreto regionale veniva approvata la graduatoria provvisoria, che non includeva il Comune tra i soggetti finanziabili per insufficienza di risorse; analoga era la graduatoria definitiva.
Il Comune impugnava quest’ultima, deducendo il contrasto con un verbale d’intesa sottoscritto con la Regione in epoca antecedente alla conclusione dell’istruttoria. Chiedeva l’annullamento del provvedimento e il risarcimento del danno da mancato finanziamento. La Regione eccepiva l’inammissibilità per mancata impugnazione della graduatoria provvisoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare e afferma l’ammissibilità del ricorso. La graduatoria provvisoria è un momento endoprocedimentale non definitivamente lesivo: solo con la graduatoria definitiva si cristallizza la lesione, sicché il ricorrente non aveva l’onere di impugnare il provvedimento intermedio.
Nel merito, il Tribunale rileva che l’avviso pubblico, in particolare all’art. 12, disciplina le modalità dell’istruttoria e i criteri di valutazione, generando un autovincolo per l’amministrazione. La sua rimozione non può derivare dalla stipula di un atto bilaterale con uno dei partecipanti, ma richiederebbe un provvedimento regionale in autotutela di carattere generale, nella specie non adottato.
Il verbale d’intesa viene pertanto qualificato come anomalia procedimentale, inidonea a incidere sulle modalità di individuazione dei progetti. Esso non è riconducibile all’art. 15 l. n. 241 del 1990, poiché il finanziamento può essere concesso solo all’esito della procedura selettiva, in conformità alla legge e alla lex specialis. La sua eventuale invalidità, peraltro, non si traduce in causa di illegittimità del provvedimento impugnato.
La graduatoria definitiva risulta coerente con l’esito dell’attività della Commissione, non censurata, e con il fisiologico svolgimento della procedura. Le censure di contraddittorietà e incompatibilità sono dunque infondate. Cade di conseguenza anche la domanda risarcitoria, fondata sulla presupposta illegittimità del decreto. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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