L’autovincolo del bando prevale sull’affidamento dell’impresa finanziata (TAR Emilia-Romagna n. 1349 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’autovincolo che l’amministrazione assume con un avviso pubblico di finanziamento costituisce un limite al successivo esercizio della discrezionalità, con la conseguenza che l’amministrazione è tenuta all’osservanza delle regole che essa stessa ha stabilito e non può disapplicarle in sede di rendicontazione. Nel caso di interventi che prevedono la sostituzione di un macchinario, la disciplina specifica contenuta negli allegati all’avviso prevale sulla disciplina generale e, ove richieda la rottamazione del mezzo dismesso quale presupposto per l’ammissione al beneficio, l’alienazione dello stesso determina la legittima revoca del finanziamento. L’ammissione provvisoria al contributo e il superamento parziale della fase istruttoria non radicano un affidamento incolpevole tutelabile quando l’erogazione sia comunque subordinata al positivo esito della rendicontazione finale, nella quale deve essere dimostrato il requisito sostanziale previsto dagli allegati.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale operante nel settore delle macchine agricole, presentava domanda di finanziamento a valere sull’avviso pubblico INAIL ISI 2017 per la sostituzione di una mietitrebbia obsoleta con un macchinario rispondente a parametri di sicurezza europei. La domanda era stata provvisoriamente ammessa al beneficio, ma in fase di rendicontazione INAIL provvedeva alla revoca dell’erogazione, pari a € 130.000,00, perché il vecchio mezzo non era stato rottamato ma alienato, come lo stesso imprenditore aveva dichiarato.
Dopo il rigetto dell’istanza di autotutela presentata dall’impresa, il ricorrente impugnava i provvedimenti di revoca e di diniego, deducendo la contraddittorietà dell’avviso, la lesione del proprio affidamento e l’ingiustizia manifesta della decisione, chiedendo anche il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato i quattro motivi di ricorso muovendo dalla struttura dell’avviso pubblico di finanziamento. La disciplina generale prevedeva, per alcune linee di intervento, l’alternativa tra vendita, permuta e rottamazione del macchinario da sostituire. Per l’intervento specifico per cui aveva optato il ricorrente — Asse 5, lettera “g” — l’Allegato 1 richiedeva invece, in modo inequivoco, che il mezzo fosse stato immesso sul mercato prima del recepimento della direttiva comunitaria e che fosse rottamato.
Il Collegio ha quindi precisato che non sussisteva alcuna contraddittorietà tra le diverse parti del bando: l’avviso conteneva la disciplina generale, mentre gli allegati contenevano quella specifica per ciascuna tipologia di progetto. La lettura combinata delle disposizioni imponeva di ritenere la rottamazione quale unica opzione ammessa per il tipo di intervento prescelto, con la conseguenza che la domanda dell’impresa non avrebbe potuto trovare accoglimento senza violare l’autovincolo che l’amministrazione si era data con l’avviso pubblico.
Quanto all’affidamento, la Corte ha rilevato che l’ammissione provvisoria al finanziamento non era idonea a radicare un affidamento incolpevole, poiché l’avviso subordinava espressamente l’erogazione al positivo superamento della fase di rendicontazione. Solo in quella fase poteva essere verificato il requisito della rottamazione del mezzo sostituito, dovendosi la relativa documentazione presentare solo allora. La nota di INAIL del 14.02.2019, invocata dal ricorrente, non era decisiva: essa accoglieva osservazioni relative ad altre criticità e ricordava che l’erogazione restava subordinata alla verifica finale della documentazione.
Il Tribunale ha infine respinto la tesi della decurtazione del contributo quale conseguenza della violazione dell’obbligo di rottamazione, poiché l’avviso individuava la rottamazione come presupposto per l’ammissione al beneficio e non come criterio di quantificazione. Ha ritenuto irrilevante il fatto che la mietitrebbia fosse ancora funzionante, essendo l’obiettivo del bando la riduzione del rischio infortunistico mediante l’uso di mezzi conformi alla disciplina più avanzata. Non sussistevano infine i vizi procedimentali lamentati avverso la nota del 30.09.2020, inserita nel medesimo procedimento di riesame quale fase dello stesso.
La domanda caducatoria e quella risarcitoria sono state respinte, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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