Ammonimento del Questore: sufficienti elementi indiziari attendibili per stalking (TAR Liguria n. 204 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 non ha natura sanzionatoria ma di misura di prevenzione, finalizzata a dissuadere l’autore di condotte persecutorie dal continuare la propria azione molesta. Per la sua adozione non è richiesta la piena prova della consumazione di specifici reati, ma è sufficiente che emergano elementi probatori attendibili in ordine al verificarsi del comportamento sintomatico e all’identificazione del suo autore. Il potere valutativo del Questore è ampiamente discrezionale e il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto o di manifesta irragionevolezza e sproporzione della misura.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava l’atto di ammonimento emesso dal Questore di Imperia l’08.06.2020, a seguito della denuncia presentata il 16 maggio 2020 dalla sua ex convivente per comportamenti persecutori, quali appostamenti presso l’abitazione e il luogo di lavoro e telefonate moleste, che avevano generato uno stato di ansia e preoccupazione. Il ricorrente sosteneva che il provvedimento fosse basato su dichiarazioni generiche e calunniose, deducendo un unico motivo di censura per carenza istruttoria e motivazionale.

La Motivazione della Corte

Il TAR Liguria premette che il provvedimento di ammonimento è finalizzato a prevenire condotte di indole persecutoria che, anche se episodiche, potrebbero preludere a manifestazioni più gravi. La misura non possiede carattere sanzionatorio e non presuppone la prova del reato di stalking, essendo sufficiente la sussistenza di elementi probatori attendibili.

Il Collegio richiama la natura ampiamente discrezionale del potere del Questore, con conseguente limitazione del sindacato giurisdizionale ai soli casi di manifesta insussistenza dei presupposti o di manifesta irragionevolezza, come affermato da TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 17 settembre 2020, n. 553.

Nel caso di specie, i presupposti per l’adozione della misura sono desunti dalle dichiarazioni della ex convivente, corroborate da una precedente denuncia del giugno 2018, ritirata a causa delle minacce subite, e da sommarie informazioni testimoniali che confermavano anche un episodio di aggressione fisica. Tali elementi risultano ulteriormente avvalorati dai precedenti penali e di polizia dell’ammonito, inclusi reati contro la persona e episodi di violenza e minacce.

La Corte ritiene quindi il quadro indiziario composito e documentato, confermando i presupposti e l’adeguatezza del provvedimento, rigettando il ricorso con compensazione delle spese per la particolarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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