Accesso difensivo: inerzia parziale e obbligo di integrale ostensione (TAR Campania n. 3988 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, l’amministrazione non può ritenersi liberata dall’obbligo di ostensione per il solo fatto di avere trasmesso una parte della documentazione richiesta. La parziale evasione non integra la cessazione della materia del contendere e non esonera dal provvedere sul residuo. Ove il termine di sospensione disposto per la comunicazione ai controinteressati sia decorso, l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento, esibendo la documentazione residua ovvero esternando i motivi dell’eventuale rifiuto. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia, ordina l’integrale ostensione entro un termine congruo, riservando la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente, parte di un giudizio civile pendente dinanzi al giudice ordinario, ha presentato in via PEC un’istanza di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, per finalità difensive. Oggetto della richiesta erano lo statuto dell’ente gestore di una scuola primaria paritaria, i decreti di riconoscimento della parità, la data di decorrenza del riconoscimento e la documentazione attestante il servizio di insegnante di inglese prestato da un soggetto controinteressato.
Decorsi oltre trenta giorni senza riscontro, l’amministrazione ha inoltrato una comunicazione ritenuta non pertinente; la ricorrente ha chiesto chiarimenti, rimasti senza esito. Si è così formato il silenzio-rigetto, impugnato per violazione degli artt. 22, 24 e 25 della legge n. 241/1990 e dei principi di trasparenza e buon andamento. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’evasione dell’istanza e quindi la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esclude anzitutto la cessazione della materia del contendere. L’amministrazione non ha dimostrato di avere dato piena soddisfazione all’istanza ostensiva, avendo trasmesso solo una parte, per di più non consistente, della documentazione indicata.
La difesa erariale ha valorizzato unicamente la necessità di comunicare l’istanza alla controinteressata, con conseguente sospensione del termine di dieci giorni per l’evasione. Il Collegio rileva però che quel termine è abbondantemente decorso senza che, dopo il suo esaurimento, sia stata ostesa la documentazione residua né siano stati esposti i motivi del mancato rilascio.
Il ragionamento poggia sulla qualificazione della richiesta come accesso difensivo, strumentale all’esercizio del diritto di difesa. Anche a prescindere dalla sospensione, resta il dato che l’istanza non ha ricevuto integrale soddisfazione: l’inerzia dell’amministrazione, nel segmento non evaso, è quindi illegittima.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e l’ordine alle amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria competenza, di esibire e rilasciare copia della documentazione residua entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Il Collegio si riserva di nominare, su istanza di parte debitamente notificata, un commissario ad acta in caso di inutile decorso del termine, con aggravio di costi a carico dell’amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste in solido a carico delle amministrazioni resistenti, con attribuzione al difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.; sono invece compensate rispetto alla controinteressata, non costituita.
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Nota della Redazione
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